Con la circolare del 1° agosto 2023, n. 23, arrivano i primi chiarimenti interpretativi dell’Amministrazione finanziaria sull’aumento della soglia di esenzione fino a 3.000 euro per i fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3, terzo periodo del TUIR.
Ai sensi dell’art. 40 del Decreto Lavoro, limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorreranno, infatti, alla determinazione del reddito imponibile, entro il suddetto limite, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti – e percettori di redditi assimilati – con figli fiscalmente a carico, nonché le somme rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il godimento della misura è subordinato alla dichiarazione del lavoratore di aver diritto all’innalzamento previsto dalla norma ed alla comunicazione del codice fiscale del figlio/figli a carico.
Limitatamente al periodo d’imposta 2023 – così come già avvenuto con il c.d. Decreto Aiuti-bis, successivamente modificato dal Decreto Aiuti-quater, varato per l’anno 2022 – il Decreto Lavoro ha previsto l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale e contributiva per i beni ceduti dal datore di lavoro ai dipendenti sino al valore di euro 3.000, in luogo dell’ordinario importo di 258,23 euro previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, ed ha re-inserito la possibilità di riconoscere, tra i fringe benefit ammessi, il rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.
ATTENZIONE: Come previsto dal richiamato comma 3, art. 51, TUIR, nel caso in cui, anche in sede di conguaglio, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle eventuali somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, superino il limite annuo di 3.000 euro per l’anno d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà procedere ad assoggettare ad imposizione contributiva e fiscale l’intero valore corrisposto, ivi inclusa la quota di valore inferiore al predetto limite di euro 3.000.
Si noti che, come chiarito anche dalla relazione illustrativa alla disposizione normativa in commento, l’art. 40 del Decreto Lavoro produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposta ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.
Ciò assunto, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro, erogati entro i limiti appena evidenziati, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente né è assoggettato all’imposta sostitutiva tipica della detassazione dei premi di risultato, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per espressa scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, di detti premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
NOTA BENE: Come di consueto l’eventuale sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettati ad imposta sostitutiva, con beni e servizi erogati, ivi incluso il rimborso delle utenze domestiche, può avvenire solo qualora nei contratti aziendali o territoriali sia prevista la sostituibilità del premio con i benefit.
Come da istruzioni pervenute con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 novembre 2022, n. 35/E, le somme in trattazione dovranno essere erogate dal datore di lavoro entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono, in applicazione, dunque, del c.d. principio di cassa allargata.
ATTENZIONE: Quanto al rimborso delle utenze domestiche, la previgente normativa (periodo d’imposta 2022) ammetteva, ferma restando l’erogazione del datore di lavoro entro il 12 gennaio 2023, la possibilità di erogare le spettanze relative ai consumi di competenza 2022, anche se pagate nell’anno 2023. Deve, conseguentemente, intendersi esclusa la possibilità di rimborsare nuovamente quelle somme che siano già state erogate dal datore di lavoro in applicazione dell’art. 12 del Decreto Aiuti-bis, considerando la nuova agevolazione di cui all’art. 40 del Decreto Lavoro.
Diversamente da quanto previsto per il periodo d’imposta 2022, l’art. 40, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede espressamente che l’agevolazione in commento si applichi ai lavoratori dipendenti – ancorché la circolare n. 23/2023 dell’Agenzia delle Entrate parrebbe estendere tale disciplina anche ai percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente – con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
NOTA BENE: Atteso che devono intendersi applicabili le medesime regole già note e contenute del predetto art. 51, comma 3, TUIR e in considerazione dell’assenza di ulteriori limiti soggettivi (fatti salvi quelli appena evidenziati), i fringe benefit in commento possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, senza necessità di dover individuare tra i destinatari la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di dipendenti come, invece, previsto dal comma 2, art. 51.
Tra le caratteristiche fondamentali della misura in trattazione vi è, dunque, il presupposto che i figli siano fiscalmente a carico e cioè:
ATTENZIONE: La verifica della condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere effettuata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un’agevolazione riferibile al solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
Naturalmente, l’innalzamento della soglia di esenzione in commento spetta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12, TUIR, per via della percezione dell’Assegno Unico e Universale.
Stando alle indicazioni pervenute dall’Agenzia, poi, l’agevolazione trova applicazione in misura intera per ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Anche laddove i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli a carico a quello che percepisce il reddito complessivo di ammontare più elevato, l’agevolazione spetterà, comunque, ad entrambi i genitori.
Per gli altri lavoratori dipendenti/percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, invece, resta fermo il limite di esenzione fino a 258,23 euro per i beni ceduti ed i servizi prestati e, soprattutto, senza che si possano considerare – a tal fine – i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di acqua, luce, e gas, per le quali, conseguentemente, resta applicabile la regola generale secondo cui costituisce reddito da lavoro dipendente ogni somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro.
Art. 12, D.L. n. 115/2022, conv., L. n. 142/2022 |
Art. 40, D.L. n. 48/2023, conv., L. n. 85/2023 |
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43. |
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1. 3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 332,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 441. |
Ai sensi del terzo comma dell’art. 40, Decreto Lavoro, l’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione da parte del percettore, da rendere al datore di lavoro/sostituto d’imposta, di aver diritto alla previsione in commento, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico.
Tale dichiarazione andrà conservata al fine di consentire un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Laddove il lavoratore accerti che siano venuti meno i presupposti per il godimento dell’innalzamento della soglia di esenzione dovrà prontamente informare il sostituto d’imposta che dovrà provvedere al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello in cui è stata resa la comunicazione e, comunque, entro le operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Tra le modalità applicative, appare il caso di evidenziare che l’ultimo periodo del primo comma dell’art. 40 stabilisce che i datori di lavoro potranno dare attuazione alla disciplina in commento previa informativa da inviare alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.
NOTA BENE: L'informativa sindacale deve essere effettuata anche successivamente alla prima erogazione purché venga resa entro la chiusura del periodo d’imposta. Sebbene non espressamente sancito dalla norma, in assenza di RSU si consiglia di notificare la predetta informativa alle RSA, laddove presenti.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 1° agosto 2023, n. 23, l’innalzamento della soglia di esenzione previsto dal Decreto Lavoro opera su un piano ulteriore, diverso e autonomo, rispetto al c.d. Bonus Carburante di cui all’art. 1, comma 1, decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sicché durante il periodo d’imposta 2023 il datore di lavoro potrà erogare a ciascun lavoratore dipendente (con figli a carico):
Quanto al rimborso delle utenze domestiche si rammenta che, come da indicazioni contenute nella circolare n. 35/E del 2022, il datore di lavoro dovrà:
QUADRO NORMATIVO Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".