Si prospettano tempi lunghi per l’individuazione dei requisiti necessari per presentare la domanda di accesso al contributo a fondo perduto perequativo previsto dal decreto Sostegni-bis.
La Sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra, nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera dell’8 settembre 2021, con risposta n. 5-06619, ha confermato che per l’emanazione del decreto MEF attuativo bisognerà attendere il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021. Pertanto, il provvedimento arriverà solo dopo il 30 settembre prossimo.
A fronte della richiesta su “quali siano i tempi per l’emanazione del decreto attuativo anche al fine di precisare se il dato da considerare per il calcolo del contributo perequativo sia il risultato economico risultante dal bilancio civilistico o il risultato fiscale che emerge dalla dichiarazione dei redditi (imponibile fiscale)” è arrivata la risposta parlamentare di ieri, che ha confermato che il decreto, con l’indicazione della percentuale di calo del risultato economico d’esercizio nel 2020 rispetto al 2019, verrà emanato solo dopo la consultazione delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi.
Si ricorda che il contributo a fondo perduto perequativo è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del DL 25 maggio 2021 n. 73, con finalità perequative, a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che sono titolari di reddito agrario o che svolgono attività d’impresa, arte o professione, i cui ricavi o compensi non siano superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni-bis e che abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’attesa per tale decreto MEF è, quindi, più che giustificata da parte di tutti coloro che vorrebbero fare domanda di accesso al nuovo aiuto economico.
L’accesso al contributo, si ricorda, è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 da parte dei soggetti interessati.
Il Sostegni bis ha disposto, quale vincolo per poter presentare la domanda, l’invio del modello Redditi entro la scadenza anticipata del 10 settembre, invece del termine ordinario del 30 novembre.
Tuttavia, per rispettare le esigenze delle associazioni di categoria e degli ordini professionali (soprattutto quelle del Cndcec), il Ministero dell’Economia, con comunicato stampa diramato il 6 settembre, ha annunciato la proroga al 30 settembre 2021 della scadenza per l’invio del modello Redditi.
Di fatto, però, anche se la dichiarazione è stata anticipata resta comunque al buio, senza cioè che vi sia alcun riferimento operativo che faccia comprendere se e come potrà spettare il contributo perequativo, mancando il decreto attuativo.
Il Ministero, prima di definire i parametri per l’accesso al fondo perduto perequativo, vuole attendere i dati “reali”.
La conferma è arrivata ieri con la risposta alla interrogazione parlamentare n. "5-06619".
La sottosegretaria Guerra in relazione al decreto attuativo che individuerà la percentuale di peggioramento del risultato economico che farà scattare il diritto al contributo perequativo ha replicato che "il provvedimento sarà emanato successivamente alla data del 30 settembre 2021".
L’attesa è dovuta al fatto che "la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d’esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione del suo ammontare devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30 settembre 2021 (come da recente proroga) al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse di cui all’articolo 1, commi 25 e 25-bis, del decreto Sostegni bis".
Infine, si legge nella risposta, il “risultato economico d’esercizio” richiamato dalla norma in commento corrisponde al risultato fiscale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021 n. 227357.
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