Cfp “perequativo” e per attività chiuse, approvati i modelli e stabiliti i termini per le istanze

Pubblicato il 20 dicembre 2021

Ancora pochi giorni per coloro che hanno subito la chiusura delle attività economiche a causa della pandemia per presentare le istanze per ottenere i Cfp previsti dal Sostegni-bis.

Con due provvedimenti datati 29 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate dà il via libera alla richiesta di altri due tipi di aiuto a fondo perduto destinati: ai beneficiari del cosiddetto contributo “perequativo”, istituito dal Decreto Sostegni bis, e ai titolari delle attività rimaste chiuse per le restrizioni anti-Covid, come per esempio discoteche, teatri e palestre.

Si tratta, in totale, di una corsa per accaparrarsi oltre 4,5 miliardi di aiuti a fondo perduto entro la fine dell'anno, previsti dal Dl n. 73/2021 e così ripartiti:

Con i due nuovi provvedimenti (nn. 336196 e 336230) firmati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si definiscono il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento dei due benefici.

Il primo a partire, in ordine di tempo, è il contributo a fondo perduto “perequativo”, la cui trasmissione dell’Istanza può essere effettuata già a partire dal 29 novembre e fino al giorno 28 dicembre 2021.

Contributo “perequativo”, istanze fino al 28 dicembre. Online anche una Guida delle Entrate

Il Cfp “perequativo” è l'ulteriore aiuto di Stato per gli operatori economici danneggiati dall’emergenza Covid-2019, basato sull’intero peggioramento del risultato economico delle imprese, come previsto dal decreto Sostegni-bis (Dl n. 73/2021), che si ottiene a condizione che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.

Analogamente, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali; mentre, ne sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

L’ammontare del contributo si calcola applicando cinque diverse percentuali a seconda dei ricavi: non vi è, così, un importo minimo del contributo, mentre quello massimo è di 150mila euro.

Il calcolo viene effettuato partendo dalla differenza tra il risultato economico d’esercizio 2019 e quello 2020, poi diminuita dai contributi a fondo perduto già percepiti; a tale valore deve essere applicata una diversa percentuale (30%, 20%, 15%, 10% e 5%) in base alla fascia di ricavi 2019 del soggetto richiedente: si va dal 30% nel caso in cui gli importi siano inferiori a 100mila euro fino al 5% per la fascia tra 5 e 10 milioni di euro.

Il documento di prassi n. 336196 del 29 novembre approva il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – “contributo perequativo”, con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Per ricevere il contributo, il suddetto modello deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021.

L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione (comunque non oltre il 30 settembre 2021).

I soggetti interessati, o i loro intermediari, sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 oppure tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021.

Contestualmente alla pubblicazione del modello per l’istanza e alle relative istruzioni per la compilazione, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online anche una Guida dedicata "Il contributo a fondo perduto perequativo”, la quale anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.

Cfp discoteche e palestre rimaste chiuse, domande dal 2 al 21 dicembre

Dopo l’emanazione del decreto di inizio settembre del MiSE, di concerto con il ministero dell’Economia, con il provvedimento n. 336230 del 29 novembre, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dà attuazione operativa alla misura di sostegno prevista a favore dei titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività (cinema, teatri, palestre e piscine, ecc..) rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’epidemia da Covid-19.

L’articolo 2 del Dl n. 73/2021 ha istituito un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente le attività nei confronti delle quali è stata disposta la chiusura forzata.

Per costoro sono previste due tipologie di contributo:

  1. uno, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021;

  2. un secondo aiuto, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento, rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

Il secondo contributo spetta in misura variabile da 3.000 a 12.000 euro a seconda del livello di ricavi del richiedente, della disponibilità di risorse e dell’ammontare complessivo delle richieste ammissibili.

I due Cfp non sono alternativi e, pertanto, le discoteche possono richiederli entrambi, se in possesso di tutti i requisiti.

I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente, bancario o postale, intestato o cointestato al richiedente, indicato nell’istanza.

Anche in questo caso, al provvedimento sono allegati il modello dell’istanza ("Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse") e le istruzioni di compilazione.

La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o provvisto di specifica delega, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione può essere effettuata a partire dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021.

In caso di errore, sempre entro il termine del 21 dicembre, sarà possibile presentare una nuova istanza sostitutiva oppure una rinuncia al contributo precedentemente richiesto. Il sostegno spettante verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

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