Cessioni intracomunitarie di beni. Prova anche con e-AD

Pubblicato il 23 marzo 2022

E’ possibile fornire la prova delle cessioni intracomunitarie anche con il documento amministrativo elettronico (Daa elettronico o e-Ad), previsto per la movimentazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, al posto del CMR.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 146 del 22 marzo 2022, ammette altri strumenti alternativi di tracciabilità, rispetto a quelli stabiliti dalle norme, aventi fini diversi da quelli della non imponibilità ai fini Iva.

Nel caso posto all’attenzione del Fisco italiano, una società effettua cessioni intracomunitarie di beni a clienti stabiliti in Stati Ue, avvalendosi di depositi fiscali e utilizzando il Dda elettronico previsto per il controllo della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Viene chiesto se, per dare prova del trasporto intracomunitario, sia possibile utilizzare il documento eAD in alternativa al CMR o altro documento di trasporto della merce comprovante l'uscita dei beni dal territorio dello Stato.

Cessione intracomunitaria: prova del trasporto

L’AdE ricorda che, per non essere imponibile ai fini Iva, la cessione intracomunitaria deve anche prevedere la spedizione o il trasporto del bene in altro Stato Ue. In merito, si specifica che la direttiva Iva non richiede una particolare documentazione per comprovare il trasporto intracomunitario dei beni.

E’ stata, pertanto, introdotta una presunzione relativa all’avvenuto trasporto (con Regolamento Ue n. 282/2011), diversa a seconda che i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto o che siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.

Con vari documenti di prassi - tra cui la circolare n. 12/2020 – l’AF italiana ha ribadito che non c’è rigidità circa la documentazione da fornire ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie: pertanto, quando non è possibile presentare il documento di trasporto cartaceo CMR, vengono ammessi altri mezzi di prova come, ad esempio, il CMR elettronico o documenti equipollenti contenenti le stesse informazioni.

e-AD alternativo al CRM

In conclusione, la risposta n. 146/2022 ritiene che se il cedente nostrano incontra difficoltà nell’ottenere il CMR firmato quando non provvede direttamente al trasporto e tenuto conto della giurisprudenza unionale e nazionale, è possibile dare la prova fornendo documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.

Con riferimento al fatto di utilizzare il documento e-AD – che è un documento amministrativo elettronico utile per soddisfare esigenze diverse rispetto al CMR e limitato alle sole merci soggette ad accise armonizzate – viene chiarito che può essere validamente utilizzato in alternativa al CMR o altro documento di trasporto della merce, in quanto emesso e controllato nella sua circolazione dalla Pubblica Amministrazione.

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