L’Agenzia delle Entrate torna sul tema dello sgravio Iva delle cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) da trasportare nei bagagli dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea.
Nel principio di diritto n. 25 del 2 dicembre, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che alle suddette cessioni si applica l'articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972 (cosiddetto decreto Iva).
Questa norma (come modificata dall’articolo 4-bis del Dl n. 193/2016 che ha introdotto l’emissione in modalità elettronica delle fatture per il tax free shopping), prevede che, in caso di cessioni di beni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Ue, per evitare che gli stessi siano assoggettati ad Iva in Italia e all’atto dell’importazione nello Stato extra Ue, le cessioni avvengano:
senza pagamento dell’Iva, salvo successivo versamento della stessa ove non sia presentata la documentazione necessaria a comprovare l’uscita dei beni dall’Ue;
con pagamento dell’Iva, poi rimborsata al cessionario dal cedente, qualora sia fornita la predetta prova dell’uscita dei beni dall’Ue nei termini stabiliti.
A tale disposizione, si aggiungono altre due previsioni di legge:
l’art. 1, comma 368, della L. n. 208 del 2015, secondo il quale le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto Iva, possono essere effettuate da intermediari;
l'articolo 4-bis del D.L. n. 193 del 2016 che prevede che, a partire dal 1° settembre 2018, l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
Nel principio di diritto n. 25/2019, l’Agenzia delle Entrate – tirando le somme delle diverse previsioni normative e documenti di prassi intervenuti nel corso del tempo – specifica, tra l’altro, quanto segue:
i cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese;
i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore ed "essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale”. Pertanto, l'acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare, potendo fare presupporre l'utilizzo degli stessi beni nell'ambito di un'attività commerciale, non rende possibile l'applicazione del beneficio in questione;
per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, Iva inclusa) sia stata superata occorre basarsi “sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente”;
la cessione dei beni ai viaggiatori extra Ue deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche del sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) con emissione della fattura in formato elettronico.
A conclusione del principio in commento, l’Agenzia ritiene che non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati, volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell'Iva anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, Iva inclusa, posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente.
Infine, la disciplina di cui all'articolo 38-quater del decreto Iva non è applicabile in riferimento alle prestazioni di servizi.
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