Cessioni bonus edilizi, indicazioni su come correggere gli errori

Pubblicato il 07 ottobre 2022

A seguito della conversione in legge dei decreti “Aiuti” (Dl n. 50/2022) e “Aiuti-bis” (Dl n. 115/2022), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’attesa circolare sulle novità relative alla cessione o allo sconto in fattura dei bonus edilizi.

Nello specifico, nel documento di prassi del 6 ottobre 2022 vengono fornite le indicazioni:

  1. su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi o per il cosiddetto “sconto sul corrispettivo”;
  2. sui profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi.

NOTA BENE: In particolare, alla luce delle modifiche apportate dal Decreto legge n. 50/2022 alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, e dal successivo Decreto legge n. 115/2022 in tema di opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (Dl Rilancio), la nuova circolare agenziale fornisce precisazioni in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionario.

Disciplina della responsabilità in solido del fornitore, novità dall’Aiuti bis

Nella circolare n. 33/E/2022 si ricorda che, in sede di conversione del decreto Aiuti-bis, è stato modificato il comma 6 del citato articolo 121 e l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che, per i crediti originati dall’esercizio di una delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio, siano “stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni (…)”.

L’Agenzia ribadisce, quindi, che a seguito delle suddette modifiche normative, affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve.

In generale, dunque, la circolare si sofferma:

Per quanto riguarda la “violazione dolosa” si specifica che questa si attua quando vi è l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero vi è la volontà di ostacolare l’attività amministrativa di accertamento.

NOTA BENE: Pertanto, si considera dolosa la volontà dell’autore della violazione consapevolmente diretta all’evasione, mentre non è mai possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegua intenzionalmente questo obiettivo.

La colpa grave, invece, sussiste “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”.

ATTENZIONE: Con riferimento al concorso del fornitore o del cessionario di cui all’articolo 121, comma 6, con le recenti modifiche introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti-bis, la responsabilità solidale (nel rispetto delle condizioni previste dalla norma) è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.

Nella circolare vengono descritte alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave.

Errori nella comunicazione dell’opzione per sconto in fattura o cessione del credito, possibili rimedi

Si ricorda che, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, si può optare per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.

L’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate tramite il modello di comunicazione approvato con provvedimento del 3 febbraio 2022.

Nel documento di prassi si forniscono alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della comunicazione o nella circolazione dei crediti nella “Piattaforma cessione crediti”; ossia la Piattaforma in cui i crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese sono resi disponibili, entro il giorno 10 del mese successivo.

Tra i possibili rimedi previsti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che:

ATTENZIONE: L’annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti.

L’annullamento dell’accettazione, pertanto, deve essere chiesto con istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).

Il modello per «l’annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti» è allegato alla circolare n. 33/E; questo va sottoscritto da entrambe le parti coinvolte (cedente e cessionario/fornitore) e inviato via Pec alle Entrate (annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it).

 Ricevuta la domanda di annullamento, le Entrate ridurranno il plafond del credito compensabile in capo al cessionario e se non è ancora scaduto il termine annuale, si potrà inviare una nuova Comunicazione.

 A tal proposito specifica l’Agenzia che la scadenza era fissata al 29 aprile scorso. Tuttavia, in presenza di determinate condizioni è, comunque, consentito trasmettere la comunicazione anche successivamente a tale termine.

ATTENZIONE: E’ infatti possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis, che consente l’invio tardivo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza “mancata” (cioè il prossimo 30 novembre per i soggetti “solari”).

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