Cessione quote societarie dopo l’accertamento. E’ sottrazione fraudolenta

Pubblicato il 14 giugno 2017

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a carico del rappresentate legale di una società, che, dopo aver ricevuto accertamenti fiscali, aveva realizzato ripetute cessioni di quote societarie.

Sottrazione fraudolenta: condotte che ostacolano l’azione recuperatoria

A tal proposito la Suprema Corte ribadisce che la sottrazione fraudolenta ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 presenta natura di reato di pericolo. E’ infatti sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la realizzazione di condotte – che la norma individua in alienazioni simulate o altri atti fraudolenti – semplicemente idonee a pregiudicare l’azione di recuperatoria dell’amministrazione finanziaria, ovvero a mettere a repentaglio la realizzazione della pretesa tributaria, anche solo rendendo più difficile una eventuale procedura esecutiva, senza che sia quindi necessario che la stessa venga resa non più possibile.

In sostanza, la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente; riduzione da ritenersi, con giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte od a rendere più difficile la procedura recuperatoria.

In tale prospettiva, va dunque ravvisato il reato di sottrazione fraudolenta – conclude la Corte con sentenza n. 29243 del 13 giugno 2017 – a carico del manager della società che, a seguito di notifica di due avvisi di accertamento per imposte evase per circa 14 milioni di euro, aveva posto in essere una serie di cessioni di quote e scorpori del patrimonio immobiliare della medesima società, attraverso altre società ad essa filiate o verso enti fiduciari. Dette cessioni hanno avuto l’effetto di impedire di aggredire immediatamente i cespiti da parte dei creditori - tra cui appunto lo Stato per le imposte dirette ed indirette oggetto degli avvisi di accertamento – se non previa azione revocatoria, tra l’altro, in tal caso ostacolata dal trasferimento della sede sociale all'estero e dalla cessione di quote a società fiduciarie estere.

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