Con il messaggio n. 2482 del 2 luglio 2021, l’Istituto Previdenziale ha riportato il valore dei tassi da applicarsi nel periodo indicato per i prestiti estinguibili con cessione del quinto dello stipendio e della pensione, e i tassi soglia TAEG per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione in regime di convenzionamento.
In particolare, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° luglio 2021 – 30 settembre 2021) sono i seguenti:
Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° luglio 2021.
Con il Decreto 26 giugno 2021 il Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, co. 1, della L. n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011, rilevati dalla Banca d’Italia ed in vigore per il periodo “1° luglio 2021 - 30 settembre 2021”.
Si tratta della possibilità rivolta ai pensionati pubblici e privati di contrarre prestiti, con banche e intermediari finanziari, da estinguersi con cessione di quote di pensione fino al quinto dell’importo della stessa.
Possono essere cedute tutte le pensioni, ad eccezione di:
I tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:
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