La rivalutazione di una partecipazione ceduta nel "periodo di sospensione" e la conseguente modalità di utilizzo del credito d’imposta maturato a seguito della cessione a titolo oneroso della partecipazione rivalutata attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva è oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 567 del 4 dicembre 2020.
Una società che nel 2018 ha rivalutato una partecipazione iscritta in bilancio, versando l'imposta sostitutiva come previsto dalla legge, e che nello stesso anno ha ceduto la partecipazione rivalutata a titolo oneroso, determinando così l’inefficacia della rivalutazione e l’insorgere di un credito d’imposta a suo favore pari all’imposta versata, non rinvenendo un apposito campo nel modello UNICO SC 2020 dove indicare detto credito di imposta, chiede all’Agenzia delle Entrate chiarimenti:
sulle modalità per poter fruire del suddetto credito d’imposta;
sulla necessità di una preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi oppure di altre istanze;
sulla decorrenza e modalità telematica di invio del modello F24.
Secondo la società istante, la modalità corretta da seguire consiste nell'invio di una specifica istanza con cui chiedere di utilizzare in compensazione il suddetto credito di imposta, da trasmettere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite canale PEC, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate di competenza. Decorsi 10 giorni dalla data di ricevimento della PEC contenente l'istanza, il contribuente potrà utilizzare il credito di imposta mediante il canale telematico Entratel, indicando il codice tributo 1811 e l'anno 2019.
Nella risposta n. 567/2020, l’Agenzia richiama la norma di cui all'articolo 1, commi dal 940 al 950, della Legge n. 145/2018, che consente la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
La rivalutazione è effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
La cessione a titolo oneroso del bene rivalutato in data anteriore al "periodo di sospensione" comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione ed il riconoscimento in capo al cedente di un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.
Il collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, Dl n. 124/2019, ha introdotto delle modifiche normative, che si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Con riferimento al caso di specie, dato che il pagamento della sostitutiva e la cessione della partecipazione avvengono entrambi nel corso del periodo d'imposta 2019, l’Agenzia specifica che si devono applicare le più rigide regole introdotte dal Dl 124/2019.
Pertanto, l’utilizzo del credito in compensazione deve essere subordinato alla presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito, per la compensazione nel modello F24 di crediti superiori alla soglia di 5.000 euro.
Resta, invece, esclusa la soluzione prevista dall’istante di presentare un’apposita istanza. Infatti, tenendo conto della modulistica esistente – secondo l’Agenzia - il credito d’imposta può essere indicato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel campo deputato ad accogliere gli "altri crediti d'imposta" (rigo RN14, colonna 4 del modello Unico SC/2020).
Compilando tale campo, il credito concorre alla liquidazione dell'Ires di periodo, eventualmente dando origine ad una eccedenza a credito, utilizzabile in compensazione esterna secondo le regole ordinarie.
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