Cessione di diritti su immobili. Stesso regime fiscale con la conciliazione
Pubblicato il 16 giugno 2014
La
facoltà che le
parti di una cessione di diritti su di un immobile optino, ai sensi del comma 497 dell'articolo 1 Legge n.
266/2005, per la
liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del Dpr n.
131/86 e, quindi,
sulla base della rendita catastale, è ammissibile anche qualora la cessione non sia stata perfezionata avanti ad un notaio rogante, bensì nell'ambito di un
verbale di conciliazione giudiziale che contenga tutti gli elementi essenziali di un atto di compravendita.
E' infatti possibile un'
interpretazione estensiva della norma di legge sopra richiamata la quale, avendo valenza di norma derogatoria al regime fiscale ordinario, esclude soltanto un'applicazione analogica della stessa.
Giudice e notaio equiparati
E' quanto si desume dalla
sentenza n. 29/02/2014 del 12 maggio 2014 e con cui la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano ha confermato l'equiparazione, in una vicenda del tutto analoga alla situazione sopra descritta, del giudice al notaio, in considerazione della medesima qualifica di pubblico ufficiale e della identità di funzioni svolte.
Del resto, sottolinea la Commissione di appello “
una diversa interpretazione della detta norma avrebbe per certo esposto la stessa ad una censura di illegittimità costituzionale, apparendo del tutto irragionevole sottoporre ad un regime fiscale diverso la cessione di un immobile perfezionatasi avanti ad un notaio da quella perfezionatasi avanti ad un giudice nell'ambito di una conciliazione giudiziale”.