Cessione crediti bonus energia, modello di comunicazione e codici tributo

Pubblicato il 13 luglio 2022

Con il provvedimento n. 253445 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità di attuazione per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese, per le spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Recentemente il Legislatore ha emanato alcune disposizioni che riconoscono alle imprese specifici crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Inoltre, per l’utilizzo dei crediti in compensazione da parte dei cessionari la risoluzione n. 38 del 12 luglio 2022 ha indicato i codici tributo necessari.

Tax credit per acquisto prodotti energetici, compensazione o cessione

Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i suddetti crediti a soggetti terzi, al verificarsi di alcune condizioni.

Le cessioni dei crediti d’imposta possono realizzarsi alle condizioni e secondo le modalità fissate dal nuovo provvedimento agenziale; il loro mancato rispetto rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Si legge nel documento di prassi del 30 giugno che il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.

Codici tributo per compensazione

Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.

Per procedere in tal senso sono stati istituiti - con risoluzione n. 38 del 12 luglio 2022 - i seguenti codici tributo:

“7720”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;

“7721”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;

“7722”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;

“7723”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;

“7724”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;

“7725”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;

“7726”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

Specifica il provvedimento n. 253445 che la suddetta cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022.

A tal fine, sono approvati il Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’impostacon le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche, allegate al provvedimento in oggetto.

La comunicazione della cessione è inviata dal beneficiario del credito d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso.

A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a causa del mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle specifiche tecniche.

L’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli.

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