Cessione all’esportazione, non imponibile se c’è accordo con il cessionario
Pubblicato il 14 dicembre 2013
L’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello avanzata da un società che chiedeva di sapere l’esatto trattamento Iva da applicare ai propri beni esportati in regime di franco valuta per poi essere ceduti in un secondo momento al cliente estero, in virtù dell’accordo siglato originariamente dalle parti, che le vincolava contrattualmente, con la
risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013.
Per l’istante la fattispecie presentata integra una cessione all’esportazione non imponibile ex art. 8, comma 1, Dpr 633/1972, utile alla costituzione del plafond per gli acquisti in sospensione d'Iva.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che il requisito del trasferimento della proprietà è sempre necessario nell’ambito di una cessione all’esportazione, specifica che all'atto della vendita di beni preventivamente stoccati all'estero senza trasferimento della proprietà, il cedente può emettere fattura per cessione all'esportazione non imponibile ai sensi del citato art. 8, Dpr
633/72, utile alla costituzione del plafond per gli acquisti in sospensione d'Iva, a condizione che con il cessionario vi sia fin dall'origine un impegno contrattuale alla compravendita.
Tale interpretazione agenziale trova conferma in alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione, in cui si puntualizza che affinché si configuri una ipotesi di cessione all’esportazione è necessaria la ricorrenza di un vincolo finalistico tra trasferimento della proprietà ed esportazione.