Cessione agevolata beni ai soci. Ridenominati i codici tributo

Pubblicato il 23 giugno 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Nello specifico, il comma 101, articolo 1 della Legge n. 197/2022 ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8% o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Inoltre, è disposto che le società che si avvalgono delle suddette disposizioni devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e il 40% entro il 30 novembre 2023.

Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Ridenominazione dei codici tributo “1836” e “1837”

Con la risoluzione n. 30 del 22 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate indica i codici da inserire nel modello F24, per poter versare le somme.

Non si tratta di codici tributo nuovi, ma di quelli che erano già stati istituti con la risoluzione n. 73/2016, attualmente non più utilizzati e inerenti le stesse misure.

Tali codici sono stati ridenominati in accordo con la Legge di bilancio 2023.

Si tratta dei codici:

  1. “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  1. “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

ATTENZIONE: La risoluzione n. 30/2023 conclude che resta fermo l’utilizzo del codice tributo “1127” denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, istituito con la risoluzione n. 237/2008 e poi ridenominato con la citata risoluzione n. 73/2016.
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