Con messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018, l’INPS ha rammentato che la legge di stabilità 2015 aveva previsto, in via sperimentale e per il periodo dall’1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato (eccetto che per i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo) con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del TFR sotto forma di integrazione della retribuzione mensile (Qu.I.R.).
Poiché il termine suddetto è scaduto senza che ci sia stata proroga o reiterazione della norma in questione, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
Tuttavia – specifica l’Istituto - i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> - che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia - fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.
Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione - dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari.
Quindi, in definitiva, i datori di lavoro dovranno accantonare il TFR in azienda oppure versarlo al Fondo di tesoreria o alla forma pensionistica complementare di destinazione.
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