Il trattamento fiscale delle perdite d'impresa, in caso di cessazione dell'attività, per i contribuenti che applicano il regime di contabilità improntato al criterio di cassa introdotto con la Legge di Bilancio 2017, è l’oggetto della risposta ad interpello n. 45/E/2020.
Analizzando il caso di una ditta individuale - che ha adottato il regime di contabilità semplificata per cassa a partite dall’anno d’imposta 2017 e che nel 2018, per il perdurare della crisi di settore, vuole cessare la sua attività ormai non più redditizia - l’Agenzia si esprime sulla possibilità di recuperare integralmente la perdita maturata nel 2017, tutta nel periodo d’imposta 2018, invece che effettuare il riporto modulato nei tre anni successivi previsto per le imprese semplificate (ex comma 25, articolo 1, Legge di Bilancio 2019).
Nella risposta n. 45 del 10 febbraio 2020, ripercorso il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia ritiene, con riferimento alla fattispecie in esame, che in caso di attività cessata nel 2018, la società possa dedurre integralmente, fino a concorrenza del reddito d’impresa imponibile, le perdite derivanti dal periodo d’imposta antecedente (2017), generate proprio per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze nel periodo d’imposta 2017, in virtù dell’applicazione del regime di cassa disposto per i soggetti in contabilità semplificata ad opera della sopracitata Legge di Bilancio 2017.
Si tratta di un chiarimento importante perché riguarda una fattispecie comune a molte imprese, che non aveva trovato precedente spiegazione nella circolare n. 8/E/2019, con la quale erano stati forniti i primi chiarimenti sulla riportabilità delle perdite per i soggetti Irpef alla luce delle novità introdotte con la Legge n. 145 del 2019.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".