Si rammenta che è possibile chiedere l’indennizzo per la chiusura dell'attività commerciale fino al 31 gennaio 2017 presentando domanda all’INPS, così come a suo tempo chiarito dall’Istituto con il messaggio n. 4832 del 21 maggio 2014.
L’indennizzo è stato introdotto dall'articolo 19-ter della Legge 2/2009 e prorogato fino al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2014 e spetta ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'erogazione dell'indennizzo è subordinata a:
cessazione definitiva dell'attività commerciale;
riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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