Certificazione unica, avvio con rassicurazioni per i sostituti d’imposta
Pubblicato il 13 febbraio 2015
La risposta dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi sempre più insistenti di professionisti e sostituti d’imposta, che nelle ultime settimane avevano lamentato il poco tempo a disposizione per procedere con l’invio della
Certificazione unica (sostitutiva del CUD), che da quest’anno deve essere inviata anche per i redditi dei lavoratori autonomi e che, inoltre, ha tempi strettissimi per le eventuali correzioni (solo 5 giorni dall’invio) e non ammette la possibilità di effettuare il ravvedimento, non si è fatta attendere.
In data
12 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato stampa, con il quale, oltre a ribadire la messa a disposizione degli utenti dei
modelli e del software di compilazione e trasmissione telematica nei previsti termini di legge, ha anche annunciato alcune semplificazioni per i sostituti d’imposta, che sono tenuti a trasmettere telematicamente entro il 9 marzo (il termine ordinario del 7 marzo cade di sabato) i modelli per i redditi 2014 all’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che il 2015 vedrà non solo il debutto della nuova Certificazione unica, ma per la prima volta l’Agenzia delle Entrate predisporrà e renderà disponibili, entro il prossimo 15 aprile, anche le
dichiarazioni precompilate.
Dunque, per semplificare ulteriormente la prima applicazione dell’invio della Cu, l’Agenzia ha previsto alcune specifiche agevolazioni.
Semplificazioni per il debutto della Cu
Per il primo invio della Cu – specifica l’Agenzia –
sarà facoltativo per gli operatori
scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente dei redditi esenti.
Infatti, relativamente ai tempi di invio è prevista una vera e proprio apertura: le certificazioni uniche contenenti soltanto i redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate
anche dopo il 9 marzo senza l’applicazione di sanzioni.
Si ricorda che il Dlgs
175/2014 ha previsto l’applicazione di una
sanzione di 100 euro per ogni certificazione unica tardiva o inviata oltre i termini, con esclusiva possibilità di evitarla trasmettendo la Certificazione unica corretta entro cinque giorni dalla scadenza.
L’apertura delle Entrate
Il chiarimento richiesto a gran voce dalle associazioni nazionali di categoria dei commercialisti, che lo scorso 9 febbraio avevano inviato una lettera al ministro e viceministro dell'Economia e al direttore delle Entrate, per la convocazione di un tavolo di confronto sui problemi relativi alla nuova Cu, consentirà agli operatori di affrontare la scadenza del 9 marzo con maggiore tranquillità.
Il comunicato dell’Agenzia è stato, dunque, accolto come un segnale di apertura, anche se però si resta in attesa di un Dpcm che trasformi in legge la volontà dell’Amministrazione finanziaria.