Entro il 16 marzo 2024, termine prorogato al 18 marzo perché cadente di sabato, i sostituti d’imposta devono trasmettere, in via telematica. all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo ed ai redditi diversi, effettivamente corrisposti nel periodo d’imposta 2023.
Come di consueto, il modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 8253 del 15 gennaio 2024, si compone di tre sezioni principali:
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, invece, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) ovverosia entro il 31 ottobre 2024.
Si rammenta che sono obbligati alla trasmissione della predetta certificazione tutti coloro che, nel periodo d’imposta 2023, hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, nonché coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali e/o premi assicurativi INAIL.
Nel modello CU 2024 trovano collocazione le novità in materia di redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2023 ed in particolare:
La struttura del modello rimane pressoché invariata rispetto agli anni precedenti e si compone delle seguenti sezioni:
ATTENZIONE: L’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato l’elenco dei sostituti d’imposta che hanno presentato, in precedenza, il quadro CT ovvero il modello CSO per la ricezione dei dati inerenti al modello 730-4.
Il predetto quadro dovrà essere trasmesso solo in presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e sempreché il sostituto d’imposta non abbia già, negli anni precedenti, validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT in una certificazione unica inerente periodi d’imposta precedenti.
In tale ultima ipotesi, infatti, la variazione del soggetto delegato alla recezione dei modelli 730-4 potrà essere effettuata esclusivamente mediante la comunicazione CSO nella quale andranno riportati:
Si rammenta che la trasmissione dei moduli CSO non può avvenire durante le fasi di apertura dei canali per l’invio della certificazione unica, sicché è consigliabile effettuare la predetta comunicazione dal 22 aprile in poi.
Salvo che per i redditi esclusivamente esenti ovvero non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, per i quali il termine di presentazione è fissato al 31 ottobre 2024, la Certificazione Unica 2024, contenente l’indicazione di redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, dovrà essere trasmessa in forma ordinaria all’Amministrazione finanziaria entro il 16 marzo 2024, e consegnata, entro i medesimi termini, nella forma sintetica al percipiente.
Atteso che il 16 marzo 2024 è cadente di sabato, i predetti termini devono considerarsi prorogati al primo giorno feriale successivo (18 marzo 2024).
Quanto alle modalità di invio si evidenzia che il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed all’eventuale quadro CT, le certificazioni uniche dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti separatamente dalle certificazioni uniche inerenti al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
È, altresì, possibile che vi siano più flussi telematici distinti anche nel caso di invio delle sole certificazioni uniche inerenti ai dati del lavoro dipendente, laddove ciò risulti più agevole per il sostituto.
NOTA BENE: Il flusso di comunicazione dei dati della CU 2024 deve avvenire esclusivamente con modalità telematica e può essere trasmesso:
Il flusso si considera presentato dal giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla presentazione, l’Amministrazione finanziaria metterà a disposizione un’apposita ricevuta attestante l’avvenuto ricevimento dei dati.
Nella compilazione del frontespizio, oltre ai dati del soggetto che effettua la comunicazione, sarà possibile specificare se si tratta di un invio ordinario, sostitutivo o di annullamento.
In particolare, andrà flaggata la casella:
Quando, dunque, il sostituto deve sostituire o annullare una certificazione già validamente trasmessa, sarà necessario predisporre una “nuova” comunicazione contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o sostituire.
NOTA BENE: Non è consentito che in un unico flusso telematico siano presenti sia Certificazioni Uniche “nuove” o ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.
Si rammenta che nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’art. 2, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza.
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, sempreché inviato entro il termine di trasmissione, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio entro i cinque giorni successivi.
Diversamente, per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata si applicherà, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la sanzione pari ad euro 100,00 e sino ad un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
Laddove la certificazione venga correttamente trasmessa entro 60 giorni dall’ordinaria scadenza, la sanzione sarà ridotta della misura di un terzo (complessivi euro 33,33), con tetto massimo per sostituto ad euro 20.000.
Similarmente a quanto già avvenuto con la Certificazione Unica 2023, i campi 474 e 475 sono dedicati alle erogazioni in natura che concorrono al limite di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.
NOTA BENE: Per il periodo d’imposta 2023, l’art. 40, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), ha innalzato la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit fino a 3.000 euro in luogo dell’ordinario limite previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR (258,23 euro).
La predetta maggiore soglia, si rammenta, era concessa esclusivamente ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati con figli fiscalmente a carico ed anche per le somme rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (si veda l'Approfondimento Lavoro del 10 agosto 2023)
Specificatamente, al punto 474 va indicata la quota di erogazioni e dei compensi in natura che, indipendentemente dal loro ammontare, non superino la soglia di euro 258,23.
Diversamente, per i percettori delle medesime erogazioni in natura, con figli fiscalmente a carico, per i quali vige il limite di 3.000 euro, la quota di erogazioni in natura va riportata al successivo punto 475.
In entrambe le ipotesi, laddove il valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati superi la soglia di esenzione fiscale e contributiva prevista dalla disciplina vigente per il periodo d’imposta 2023, l’intero importo andrà assoggettato ad imposizione fiscale ordinaria.
ATTENZIONE: L’importo del c.d. Bonus Carburante eventualmente riconosciuto ai percettori di redditi di lavoro dipendente, di cui al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, andrà specificatamente esposto al punto 476. La predetta somma non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200,00. L’eventuale superamento, anche in questo caso, comporta la riconduzione del valore percepito dal sostituito a tassazione ordinaria (si veda, Approfondimento Lavoro del 14 dicembre 2023).
Per il comparto turismo particolare attenzione andrà posta tra i campi 479 e da 651 a 663, inerenti rispettivamente al trattamento speciale per la detassazione delle prestazioni notturno ed il lavoro straordinario festivo e per l’imposta sostitutiva delle mance (si veda, Approfondimento Lavoro del 7 settembre 2023).
Quanto al trattamento speciale e/o detassazione delle prestazioni rese per lavoro notturno o straordinario festivo per i dipendenti delle imprese del settore turistico/alberghiero (art. 39, Decreto Lavoro), pari al 15% delle retribuzioni correlate a tali prestazioni, dovrà essere indicato al campo 479 l’importo effettivamente erogato al dipendente nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 ed il 21 settembre 2023.
Tale indicazione, complessivamente indicata per ogni percettore, troverà quadratura al quadro SX del modello 770/2024, avendo specifica compensazione nel modello F24 al codice tributo “1702”, così come istituito dalla risoluzione AdE 9 agosto 2023, n. 51/E.
Per quanto attiene, invece, alla detassazione delle mance di cui all’art. 1, commi da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 192, spettanti ai lavoratori del settore privato dipendenti di imprese ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
Ai punti da 656 a 663, vanno invece indicati i dati relativi alle mance eventualmente erogate da altri sostituti.
Per i redditi percepiti dai lavoratori sportivi del settore dilettantistico, anche in considerazione della riforma operata dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per il periodo d’imposta 2023, dovranno essere opportunamente specificati i redditi rientranti nella precedente disciplina (art. 67, co. 1, lett. m), e art. 69, co. 2, TUIR) valida sino al 30 giugno 2023 ed i redditi di lavoro assimilato a quello dipendente ovvero percepiti in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 25 e successivi della medesima riforma.
Ciò tenendo conto che, a mente dell’art. 36, comma 6, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono imponibile ai fini fiscali fino all’importo annuo complessivo di 15.000 euro, quale limite di franchigia (talché dovranno essere assoggettate a tassazione ordinaria solo le somme eccedenti).
ATTENZIONE: A mente del successivo comma 6-ter, art. 36, d. lgs. n. 36/2021, anche gli atleti e le atlete di età inferiore a 23 anni, nell’ambito del settore professionistico, potranno beneficiare del limite di esenzione fiscale sino all’importo massimo di euro 15.000.
Specificatamente quanto al periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, come previsto dall’art. 25, comma 1, legge n. 133/1999 e dall’art. 69, comma 2, TUIR, le somme corrisposte per le prestazioni sportive a favore di ASD e SSD avranno il seguente trattamento tributario:
Reddito percepito |
Imposte |
Fino a 10.000 euro |
Nessuna applicazione di ritenute fiscali. I redditi non concorrono a formare il reddito del percettore. |
Da 10.001 a 30.658,28 euro |
Applicazione del primo scaglione IRPEF (23%) a titolo di imposta oltre addizionali regionali e comunali. I redditi percepiti non concorrono a formare il reddito, ma rilevano solo ai fini della determinazione dello scaglione. |
Oltre 30.658,28 |
Ritenuta del 23% ai fini IRPEF oltre addizionali regionali e comunali a titolo di acconto. I redditi percepiti concorrono alla formazione del reddito del percettore. |
Per il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023, invece, i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo di euro 15.000 (pur dovendo considerare, ai fini del limite, i redditi percepiti in forza dell’art. 67, TUIR, nel primo semestre 2023), e sono classificati tra i c.d. redditi assimilati a lavoro dipendente.
Quanto ai concreti effetti sulla compilazione della CU 2024, dunque, sulla certificazione di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi:
Sulla parte CU, lavoro dipendente e redditi assimilati, invece:
Per tale flusso andrà eventualmente compilata anche la nuova sezione 3-bis, della parte previdenziale dedicata alla gestione separata dei parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate (punti 53-62).
QUADRO NORMATIVO Agenzia delle Entrate – Provvedimento Direttore n. 8253 del 15 gennaio 2024 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 |
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