Considerata la fase emergenziale, l’INAIL accetta anche la certificazione di malattia redatta su modulistica INPS per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione dell’epidemia. Non è previsto, invece, nel certificato il campo dell’ora del contagio, poiché il medico compila il documento di infortunio solo sulla base degli elementi in suo possesso.
Ne dà notizia l’INAIL, con un comunicato stampa del 10 aprile 2020, facendo seguito alla Circolare n. 13 del 3 aprile 2020
Per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio, il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione, non deve inserire l’ora ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore. In caso di infezione accertata, l’INAIL eroga comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.
La tutela INAIL ricorre solo per i contagi da Coronavirus che si sono verificati in occasione di lavoro o in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. La mancanza dell’origine professionale fa rientrare i casi di infezione sotto altre forme di protezione che non rientrano nella sfera di competenza dell’INAIL.
È il caso, per esempio, della cd. “malattia comune”, tutelata dall’INPS perché non connessa allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Per chiarire tutti i dubbi legati all’accertamento medico-legale e alla tutela assicurativa dei casi di contagio sul lavoro da Coronavirus, l’Istituto ha pubblicato alcune Faq.
Nelle risposte si chiarisce soprattutto che:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".