Differito al 30 aprile 2023 il termine per la presentazione delle domande di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022. Lo comunica l'INPS con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023.
Il termine, inizialmente fissato al 15 febbraio 2023 dalla circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, è stato differito, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per venire incontro alle difficoltà di ordine tecnico riscontrate dai datori di lavoro interessati e dai loro intermediari.
Ai datori di lavoro privati in possesso della certificazione di parità di genere (articolo 46-bis, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) spetta un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali (articolo 5, legge 5 novembre 2021, n. 162) .
L'INPS, con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per l'accesso al beneficio dei datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022.
L'accesso è consentito utilizzando il modulo telematico “PAR_GEN”.
Oltre a differire al 30 aprile 2023 il termine di presentazione delle domande di esonero per i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022, l'INPS, con il messaggio n. 1269 del 2023, fornisce alcuni importanti chiarimenti .Vediamo quali.
1) In sede di compilazione della domanda di esonero, si dovrà indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. Si potrà procedere alla correzione delle domande già inviate entro il termine indicato del 30 aprile 2023 rinunciando a quelle erronee e inviando una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile.
2) All’esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
3) L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.
4) Per i periodi di durata inferiori al mese, l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Infine l'INPS fa presente che attenderà l'esito di questa prima fase applicativa per emanare, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le istruzioni per l'accesso all'esonero contributivo a favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".