Certificazione della parità di genere per la premialità negli appalti pubblici

Pubblicato il 30 maggio 2023

Primi correttivi al nuovo Codice degli appalti in materia di certificazione della parità di genere. Ad apportarli è l’articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023 e in vigore dal 30 maggio 2023.

Più in generale il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 maggio 2023 congiuntamente al Dl Alluvioni (quest’ultimo non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), detta misure urgenti per gli enti territoriali, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in coerenza con i tempi fissati dal relativo cronoprogramma e, nel settore energetico, per la realizzazione di una nuova capacità di rigassificazione a livello nazionale.

Ma torniamo alle novità che interessano il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Nuovo Codice dei contratti pubblici

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 reca, in attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, il nuovo Codice dei contratti pubblici che sostituisce il codice di cui al D. Lgs. n. 50/2016

Il nuovo Codice è in vigore dal 1° aprile 2023 ma, per espressa previsione (articolo 229, D.Lgs. n. 36/2023), le sue disposizioni acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

L’articolo 108, in particolare, definisce i criteri per l'aggiudicazione degli appalti e l'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla scorta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo.

I criteri di aggiudicazione dell'offerta sono definiti dai documenti di gara che li stabiliscono in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

In particolare, il comma 7 dell’articolo 108, prevede che i documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo debbano indicare i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

Inoltre, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, possono essere stabiliti criteri premiali volti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

Appalti pubblici e parità di genere

Il quinto e il sesto periodo dell’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dettano norme a tutela della parità di genere.

Nel testo previgente alle modifiche operate dal decreto-legge n. 57/2023 si disponeva che le stazioni appaltanti prevedessero nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti un maggior punteggio da attribuire alle imprese che avessero attestato, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).

Si affidava alla stazione appaltante il (delicato) compito di verificare l'attendibilità dell'autocertificazione dell'aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo.

Dal 30 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 57/2023, il quinto e il sesto periodo dell’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono sostituiti da un'unica disposizione che subordina la concessione dei criteri premiali da parte delle stazioni appaltanti al possesso della certificazione della parità di genere per l’impresa aggiudicataria.

Più nel dettaglio, si dispone che le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che adottano politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovate dal possesso della certificazione della parità di genere.

Certificazione della parità di genere

In conclusione, per la premialità nei bandi, le imprese aggiudicatarie non possono più autocertificare il possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della certificazione di parità di genere ma sono obbligate a possederla.

Una stretta, questa, sicuramente necessitata da semplificazioni di natura amministrativa ma che va nella giusta direzione di agevolare la diffusione dello strumento della certificazione di parità di genere.

A tal riguardo è bene ricordare che la certificazione della parità di genere è rilasciata su base volontaria e su richiesta dell'azienda dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 del 16 marzo 2022 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022).

La certificazione ha validità triennale, ma è soggetta a monitoraggio annuale.

NOTA BENE: Impediscono il conseguimento della certificazione della parità di genere il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo, da parte del datore di lavoro, all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, se rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione.

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