Il D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, all’art. 21, modificando il D.P.R. n. 1124/1965, ha previsto diverse semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’INAIL, con circolare n. 10 del 21 marzo 2016, ha illustrato le novità.
Dal 22 marzo 2016, qualunque medico presti assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di denuncia ed a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Come chiarito dal Ministero della Salute con circolare n. 7348 del 17 marzo 2016, il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio.
Tale riferimento va, invece, circoscritto alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata, rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.
L’obbligo del medico si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
Per il datore di lavoro rimane l’obbligo di trasmettere la denuncia d’infortunio entro 2 giorni all’INAIL (5 giorni in caso di malattia professionale), mentre lo stesso è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico in quanto, come già specificato, vi deve provvedere il medico certificatore.
Il datore di lavoro deve indicare, nella denuncia, anche i riferimenti del certificato medico telematico che sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto.
A tal proposito:
La nuova modifica legislativa ha posto a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa, per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
Il datore di lavoro è, quindi, esonerato da tale adempimento.
L’INAIL ha predisposto un nuovo modulo (Mod. 101-R.A.) di “Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi” che sostituisce gli attuali modelli 101-Prest. e 101/bis-Prest.
Il nuovo modello contiene una sezione per la “Descrizione della malattia professionale” e una sezione per la “Descrizione della silicosi /asbestosi”.
Il modulo di Denuncia/comunicazione di infortunio Mod 4 bis Prest. è stato, invece, sostituito dal Mod 4. bis R.A.
Obblighi per i lavoratori |
Il lavoratore in caso di infortunio o di manifestazione di malattia professionale deve fornire al datore di lavoro:
In tal modo lo stesso assolve all’obbligo di:
In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve fornire al proprio datore di lavoro il certificato medico cartaceo. |
Istruzioni per i datori di lavoro |
Dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. La certificazione medica viene acquisita dall’INAIL, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile ai datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi. Datori di lavoro e intermediari possono consultare, nell’apposito applicativo, la certificazione tramite i seguenti dati obbligatori:
Fermo restando l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma, nelle stesse vanno, adesso, indicati anche i seguenti dati:
In fase di prima applicazione il certificato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’INAIL via PEC, potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati ma, anche nel caso di specie, il datore di lavoro deve sempre trasmettere la denuncia telematica indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. Tuttavia, in caso di oggettiva impossibilità del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico, nella denuncia va indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici. Non sarà oggetto di rigetto né comporterà l’applicazione di sanzione amministrativa la non corrispondenza fra i dati “identificativo certificato” e “data rilascio” e quelli processati dai sistemi dell’Istituto. Si ricorda che i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore”. |
Istruzioni per la profilazione di medici e strutture sanitarie |
Mentre le strutture sanitarie e i medici, già in possesso delle abilitazioni rilasciate dall’INAIL, che trasmettono telematicamente i certificati medici di infortunio, continueranno regolarmente ad operare con le vecchie modalità, i non abilitati devono richiedere apposite credenziali dispositive ai servizi di rilascio del certificato medico disponibili nel portale dell’Istituto. Per ottenere l’abilitazione all'accesso al servizio di rilascio della certificazione medica di Infortunio e Malattia Professionale, il medico o il rappresentante legale della struttura sanitaria devono presentare apposita richiesta - presso le sedi territoriali INAIL allegando al modulo di richiesta compilato e firmato, copia fronteretro del documento d'identità in corso di validità, o telematicamente - alla sede INAIL competente per territorio mediante la seguente modulistica disponibile nel portale dell’Istituto (www.inail.it):
Fino al 30 aprile 2016, i medici e le strutture non ancora profilate nel sistema INAIL, potranno inviare i certificati medici via PEC alla Sede competente alla trattazione del caso. |
Quadro delle norme |
D.P.R. n. 1124/1965 D.Lgs. n. 151/2015 Ministero della Salute, circolare n. 7348 del 17 marzo 2016 INAIL, circolare n. 10 del 21 marzo 2016 |
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