Centri di servizio per il volontariato: bilancio 2020 prorogato

Pubblicato il 28 maggio 2021

La convocazione dell’assemblea di associazioni e fondazioni, il cui termine è posto al 31 luglio 2021, vale sia per i bilanci civilistici che sociali. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 7073 del 26 maggio 2021, con cui si fa il punto in merito agli adempimenti di prossima scadenza di interesse per tutti gli enti non profit. La precisazione, in particolare, riguarda la portata applicativa dello slittamento dei termini di approvazione dei bilanci introdotto con il “Decreto Cura Italia” (art. 106 del D.L. n. 18/2020).

Enti non profit, termini di approvazione dei bilanci

Il termine individuato dal legislatore nel richiamato art. 106 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) riguarda l’effettuazione della convocazione dei soci/associati chiamati a partecipare all’assemblea e non alla data entro cui quest’ultima dovrà tenersi: il comma 7 del medesimo articolo prevede infatti che “le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”.

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 8, co. 4 del D.L. n. 44/2021, che ha soppresso le limitazioni alla portata dell’art. 8 bis nei confronti di Onlus, APS e ODV, le disposizioni di quest’ultimo comma riguardano tutti i soggetti costituiti in forma di associazione e di fondazione. Rientrano pertanto nell’ipotesi sopra richiamata tutti gli enti gestori dei CSV costituiti in forma associativa indipendentemente dal fatto che essi siano in possesso della qualifica di ODV.

ETS, assemblee svolte anche con mezzi di comunicazione

La previsione di cui al co. 2 del più volte citato art. 106, che consente alle società oltre allo slittamento dei termini di convocazione delle assemblee in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, anche la possibilità che le assemblee si svolgano, tra l’altro, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Tali previsioni, sempre in virtù dell’ampia formulazione dell’articolo 8- bis, si ritengono applicabili, entro la richiamata scadenza del 31 luglio 2021, anche alle assemblee di approvazione dei bilanci (e dei bilanci sociali) degli enti del Terzo settore, in ragione della straordinaria situazione sanitaria che giustifica il temporaneo ricorso a particolari modalità anche qualora non previste espressamente dalle disposizioni interne dei vari enti.

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