Centrali eoliche, novità determinazione rendita catastale

Pubblicato il 17 ottobre 2023

Nuove indicazioni sulle rendite catastali da attribuire alle centrali eoliche sono state rese dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28 del 16 ottobre 2023.

Nel documento di prassi si parte dalla precedente circolare n. 27 del 13 giugno 2016, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle c.d. “centrali eoliche”, con particolare riguardo alla computabilità ai fini della stima diretta del valore della “torre eolica”.

Il nuovo documento agenziale è stato ispirato dal fatto che i recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità hanno reso superate le indicazioni di prassi precedenti, soprattutto con riferimento alla stima della rendita catastale delle centrali di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Nello specifico, il dubbio riguarda, ora, la determinazione della rendita catastale e, soprattutto, l’incidenza che ha su di essa la “torre eolica” di sostegno.

Centrali eoliche, determinazione rendite catastali

In relazione alla determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche, la circolare n. 27/E del 2016, paragrafo 2.1, ha precisato che “ decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Questa disposizione normativa ha innovato il preesistente quadro normativo in materia di determinazione della rendita catastale di alcune tipologie di unità immobiliari, effettuando una “rimodulazionedelle componenti da prendere in considerazione nella stima diretta, con l’inclusione di quelle “immobiliari”, finalizzate alla determinazione della rendita catastale, e l’esclusione di quelle di natura essenzialmente “impiantistica”, come tali finalizzate solo al processo produttivo.

Visto il cambiamento avvenuto, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare un aggiornamento catastale relativo alla rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, per garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle nuove o oggetto di variazione.

Rendita catastale delle centrali eoliche, nuovi orientamenti giurisprudenziali

Alla luce delle recenti pronunce della Corte di cassazione, la torre eolica, oltre ad avere una mera funzione passiva di sostegno dell’aerogeneratore, costituisce anche una componente essenziale e attiva dell’impianto, poiché svolge un’attività di contrasto alla forza impressa al vento sulle pale. Pertanto, risulta peraltro irrilevante la consistenza fisica di tale manufatto o che lo stesso sia infisso stabilmente al suolo.

NOTA BENE: Si tratta di una componente attiva del processo produttivo.

L’Amministrazione finanziaria con la nuova circolare agenziale ha mutato il proprio orientamento, ritenendo superate le indicazioni precedentemente espresse con le circolari nn. 2/2016 e 27/2016.

Nello specifico, recependo il nuovo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che oramai deve ritenersi consolidato, si considerano superate le indicazioni contenute nel paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo produttivo nel senso descritto.

Di conseguenza, per le centrali eoliche, deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto.

Restano ferme le ulteriori indicazioni contenute nei richiamati documenti di prassi.

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