La possibilità di optare per la cedolare secca è ammessa per i soggetti persone fisiche, comproprietari di immobili, che non agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nel caso di affitto di locali commerciali.
Con risposta n. 268 del 18 luglio 2019, l’agenzia delle Entrate affronta il caso della detenzione di un immobile da parte di persone fisiche e da un ente societario e, quindi, dell’applicazione della cedolare secca.
Viene ricordato che il regime della cedolare secca da applicare ai canoni di affitto di immobili è riservato al locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni.
Nel caso di immobile detenuto pro quota da persone fisiche e da un soggetto societario, l’opzione per il regime della cedolare secca può effettuarsi disgiuntamente solo dai titolari persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa o arti e professioni.
Per il 2019, la legge di bilancio 145/2018 ha esteso l’applicazione del regime della cedolare secca ai negozi commerciali con superficie non superiore a 600 mq, se i contratti sono stipulati dal 1° gennaio 2019. Il legislatore, per evitare elusioni, ha limitato l’applicabilità della cedolare ai contratti stipulati nel 2019 sempreché alla data del 15 ottobre 2018 non risulti già in essere per lo stesso immobile e tra gli stessi soggetti un contratto non scaduto, interrotto anticipatamente.
Può, però, ammettersi l’opzione per la cedolare secca se il contratto risulta risolto già prima del 15 ottobre 2018, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo.
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