Laddove non sia stata esercitata l’opzione della “cedolare secca” in sede di registrazione del contratto, è possibile comunque accedervi per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno.
È quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 198 dell’1 luglio 2020.
L’art. 1, co. 59 della L. n. 145/2018 ha ampliato la portata applicativa del regime della cedolare secca prevedendo che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 21%.
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Dunque, la norma in esame estende il cd. regime della "cedolare secca" anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, sottoscritti nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1).
L'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca.
Sul punto è stato precisato che l'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca.
L'esercizio o la modifica dell'opzione possono essere effettuati:
In presenza di tutti i requisiti richiesti dal richiamato art. 1, co. 59, della Legge di Bilancio 2019, il contribuente può sempre optare, con riferimento alle annualità successive, per il regime della cedolare secca nei termini e con le modalità indicate nella circolare n. 8/E del 2019, ossia presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
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