Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni sul raccordo della disciplina relativa ai Contratti di Solidarietà di tipo “B” e l’istituzione del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
A decorrere dall’1 gennaio 2016 si applica la normativa in materia di Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per coloro che risultano già iscritti al Fondo di Solidarietà Residuale i quali, dal 1° gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
Chiarisce pertanto la nota ministeriale prot. n. 3763 del 18 febbraio 2016, che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dal Fondo stesso o al contributo di solidarietà.
Inoltre, poiché il T.U. degli ammortizzatori sociali ha consentito la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, visto l’elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore sia dell’artigianato che della somministrazione di lavoro, il Ministero ha riconosciuto la stessa possibilità di scelta anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Sarà cura dell’INPS verificare che non ci sia duplicazione delle prestazioni corrisposte.
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