Il comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2024 informa che è stato approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che revisiona la disciplina doganale e il sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
Per una prima informativa sul decreto leggere il post “Riforma doganale: semplificazione per controlli e sanzioni”.
Tra le novità più rilevanti vi è la stesura di nuovo codice doganale che elimina il vecchio Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale – TULD (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) - riducendo il numero degli articoli a 122 (da 352). La riforma era da tempo attesa.
Inoltre, viene innalzato a rango principale il Sudoco, lo sportello unico doganale, che sarà il vertice del controllo delle merci in entrata e in uscita. La semplificazione è notevole: invece di presentare una miriade di istanze ad altrettante innumerevoli amministrazioni, trasmettendo informazioni spesso identiche, per ottenere autorizzazioni o licenze, gli operatori potranno trasmettere i dati ad una sola interfaccia pubblica. Tutto tempo risparmiato.
Prevista una più stretta collaborazione tra Guardia di finanza e Agenzia delle dogane al fine di rafforzare il contrasto alle frodi e nello stesso tempo limitare il più possibile i controlli.
A seguito dell’abolizione della controversia doganale, viene rivista la competenza degli uffici. Nel futuro, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane presso il quale è stata registrata la dichiarazione doganale sarà competente della revisione delle dichiarazioni doganali.
Al termine del controllo finale sulle dichiarazioni doganali, l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di finanza stileranno il verbale di constatazione da notificare agli interessati.
Conferma del contraddittorio endoprocedimentale, in materia doganale, con i termini a difesa dimezzati.
Anche in materia doganale si arriva al principio di motivazione rafforzata: se la parte coinvolta presenta deduzioni difensive, l’ufficio dovrà tenerne conto nel provvedimento finale con motivazione rafforzata, indicando perché non si è tenuto conto delle ragioni avanzate dall'operatore.
Un capitolo a parte è riservato alle violazioni relative ai tabacchi lavorati.
Chiunque sottrae con qualsiasi mezzo e modalità all’accertamento o al pagamento dell’accisa i tabacchi lavorati è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Se le violazioni riguardano un quantitativo di tabacco lavorato fino a quindici chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto; la multa non può comunque essere inferiore a euro 5.000.
Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa risulta:
Il nuovo articolo 40-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è dedicato alle circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi.
Chiunque senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
Similmente, la sanzione per chi acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita varia da euro 5.000 a euro 10.000. Se il quantitativo non supera 500 grammi, la sanzione viene ridotta da un terzo alla metà.
Il provvedimento esaminato dal Consiglio dei ministri il 26 marzo 2024 contiene una novità in tema di confisca: se non è possibile arrivare a detta misura, il giudice si può orientare su altri beni ordinando il sequestro di somme di denaro o altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
Un tassello importante del decreto legislativo di riforma delle dogane riguarda l'Iva all'importazione che diventa un diritto di confine. Ciò purché le merci non siano dirette a una successiva immissione in consumo in un altro Stato UE (regime 42) o siano introdotte in un deposito Iva.
Si considerano doganali tutti i diritti riscossi dall'Agenzia delle dogane in forza dei vincoli UE o nazionali.
Si prevede espressamente la responsabilità dei rappresentanti doganali indiretti anche per l'Iva all'importazione.
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