Decreto Semplificazioni in Gazzetta. Scadenze fiscali prorogate

Pubblicato il 22 giugno 2022

Dopo essere stato approvato in sede di Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022, il nuovo Decreto Semplificazioni fiscali - decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 - è stato pubblicato nella Gazzetta Uffiicale del 21 giugno.

Il testo contiene misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali; all'interno sono presenti anche varie proroghe per adempimenti fiscali.

Semplificazioni fiscali. C'è spazio per la proroga dell'autodichiarazione Covid

Prima fra tutte e tanto attesa da professionisti ed imprese quella riguardante la dichiarazione degli aiuti di Stato utilizzati in questi ultimi anni per far fronte al Covid. La manovra per lo spostamento della data del 30 giugno è prevista dalla bozza del testo approvato ieri che stabilisce il differimento del termine di trasmissione dei dati a carico dell’amministrazione finanziaria al Registro nazionale aiuti (Rna) dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

Da qui, pertanto, sorgono i presupposti per considerare anche la proroga, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del termine per presentare l’autodichiarazione degli aiuti di Stato. Probabilmente il provvedimento agenziale, che sarà adottato dopo la pubblicazione in GU del Decreto Semplificazioni, indicherà come nuova data quella del 31 ottobre 2022.

Decreto Semplificazioni. Altri termini differiti

Nel ricco contenuto del nuovo Decreto Semplificazioni sono state previste anche altre proroghe.

Si tratta della dichiarazione Imu – che slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 – e di quella riguardante l’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 che passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022.

Più tempo anche per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) che potrà esser trasmessa entro il 30 settembre; la trasmissione degli elenchi Intrastat all’Agenzia delle Dogane, per le operazioni intracomunitarie, potrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Un’altra proroga riguarda le delibere dell’addizionale Irpef, che i Comuni potranno approvare entro il 31 luglio (i bilanci preventivi restano invece al 30 giugno); ciò per dare più tempo agli enti locali di effettuare l’adeguamento ai nuovi scaglioni Irpef ridotti da 5 a 4 con la legge di bilancio 2022.

Per quanto riguarda la dichiarazione Imu, è atteso il nuovo modello che sarà approvato dalla conferenza Stato-Città: esso conterrà anche una parte dedicata ai dati sulle piattaforme petrolifere e dovrà esporre il nuovo regime di esenzione Imu per le case dei coniugi residenti in due Comuni diversi.

Esterometro

In tale ambito, saranno escluse le operazioni di importo più ridotto (fino a 5.000 euro), inerenti ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente per l’Iva in Italia. Ciò permetterà di non comunicare le spese sostenute per ristorazione, alloggio, trasporto di persone fruite all’estero.

Precompilata e dati sanitari

Controlli più leggeri, dal 2023, per i contribuenti che utilizzano la precompilata anche avvalendosi di Caf e professionisti abilitati: l’Agenzia non potrà eseguire controlli formali sui dati delle spese sanitarie se non modificate rispetto a quanto esposto dal Fisco sulla dichiarazione.

Saranno, però, professionisti e Caf ad acquisire, dal contribuente, i dati di dettaglio delle spese sanitarie, trasmessi al sistema tessera sanitaria, e verificarne la corrispondenza con gli importi aggregati, in base alle tipologie di spesa, utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Imprese e perdite sistemiche

A partire dal periodo d’imposta 2022, è prevista la cessazione del regime delle perdite sistemiche che dava applicazione ad una maggiorazione Ires per le società di comodo. L’aggravio si applicava alle società che riportavano perdite per cinque esercizi consecutivi o perdite per quattro periodi e nel quinto un reddito inferiore a quello minimo.

Successioni: crediti direttamente agli eredi

Più semplice ricevere i rimborsi fiscali del defunto. Il nuovo decreto stabilisce che i rimborsi di competenza dell’Agenzia delle Entrate saranno erogati agli eredi (per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria) come indicato nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, salvo diversa comunicazione degli interessati.

Un provvedimento dell’Agenzia stessa fornirà le indicazioni sulle modalità di comunicazione del rifiuto di accettare il rimborso.

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