In tema di ammortizzatori sociali, per l’invio del modello SR41 vi è un ulteriore termine di 30 giorni dall’autorizzazione dell’ammortizzatore, se questa viene deliberata dopo il mese successivo al periodo di integrazione salariale. Dunque, la data iniziale da cui far decorrere i 30 giorni (cd. “dies a quo”) corrisponde alla notifica via PEC e non dalla data del provvedimento.
A chiarirlo è il CNO dei Consulenti del Lavoro, con la nota protocollo n. 7466 del 7 ottobre 2020, all’esito dell’incontro tenutosi tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale ed i rappresentanti della Direzione Centrale dell’INPS in data 25 settembre 2020.
Com’è noto dal 1° ottobre 2020, ai fini dell’abilitazione ai servizi telematici e in sostituzione del PIN, anche l’INPS adotta lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che progressivamente diventerà l’unico canale di accesso al portale dell’Istituto.
I PIN attualmente in uso agli intermediari rimarranno, comunque, ancora operativi e si affiancheranno allo SPID ancora per qualche tempo, fino alla risoluzione tecnica di alcuni aspetti tra cui la gestione delle sub deleghe. Pertanto, dal 1° ottobre 2020 ci sarà un distinguo fra chi a tale data era già abilitato ai servizi telematici INPS, e dunque in possesso del PIN, e chi, invece, lo diverrà per la prima volta. Nello specifico:
In presenza di una domanda di CIG/FIS/CIGD autorizzata dalla sede, ma che presenta errori esclusivamente di natura formale che hanno determinato l’esclusione di uno più o lavoratori, è possibile procedere alla correzione tramite cassetto previdenziale chiedendo un riesame della pratica.
A titolo di esempio è possibile ricorrere a tale modalità:
Per quanto riguarda l’esonero contributivo da richiedere in alternativa alla cassa integrazione, i CdL affermano che è in arrivo una circolare operativa non appena ci sarà l’autorizzazione della Commissione Europea.
In ogni caso:
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