Per le domande validamente presentate nel 2017 da parte degli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi pensionistici che investono in attività finanziarie a medio e lungo termine, la percentuale massima del credito d’imposta spettante sarà pari al 100 per cento dell’importo richiesto. L’informazione arriva dal provvedimento prot. 116001 del 21 giugno 2017 dell’agenzia delle Entrate.
Come per il 2016, anche quest’anno le Entrate hanno confermato la piena utilizzabilità del credito d’imposta introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 a favore delle casse di previdenza private e dei fondi pensione, in quanto le risorse stanziate coprono per intero l’ammontare complessivo dell’agevolazione richiesta.
Il bonus è utilizzabile in compensazione, attraverso il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal 22 giugno 2017.
Con provvedimento del 28 settembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le istanze per richiedere il bonus devono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile di ciascun anno.
Il codice tributo da inserire nell’F24 è il “6867” istituito con la risoluzione n. 48/E del 2016, indicando il credito nella colonna “importi a credito compensati” e riportando l'anno di riferimento.
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