Casse, "pro rata" diversamente vincolante per le pensioni liquidate prima o dopo il 2007
Pubblicato il 14 novembre 2014
Trattamenti pensionistici fino al 2006: pro rata applicato in modo rigoroso
Nel
sistema pensionistico obbligatorio e complementare delineato dalla Legge n.
335/1995,
prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), la
garanzia costituita dal
principio del “pro rata”, ai sensi del quale sono
salvaguardate le anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti da provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti, di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico
in termini peggiorativi per gli assicurati, ha
carattere generale.
Carattere generale della garanzia
Detto principio, ossia, trova applicazione
anche rispetto alle modifiche in peius dei
criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già con riguardo alla salvaguardia,
ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare di questi enti.
Ne consegue che, con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla
Cassa nazionale dei ragionieri che, nel complesso, hanno introdotto il
criterio contributivo, opera il principio del pro rata e, quindi,
trova applicazione il previgente criterio di calcolo della pensione, più favorevole.
Pensioni liquidate dal 2007: pro rata attenuato
Tuttavia, per i
trattamenti pensionistici liquidati a partire dal 2007 va applicato l'articolo 3, comma 12 della Legge n. 335/1995 nella
formulazione introdotta dall'articolo 1, comma 763, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti previdenziali privati emettono i provvedimenti necessari per la
salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine,
“avendo presente” il principio del “pro rata” -
che non va più rispettato in maniera assoluta – in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche.
Priorità per l'equilibrio finanziario di lungo termine
In ogni caso, nella liquidazione delle pensioni post 2007, va
tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della Legge n. 296/2006.
Atti e deliberazioni che, in ragione della disposizione recata dall'articolo 1, comma 488 della Legge n.
147/2013, si intendono
legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
E' questo il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n.
24221 del 13 novembre 2014 e pronunciato nell'ambito di una controversia concernente la
legittimità dei trattamenti pensionistici operati dalla Cassa dei ragionieri con decorrenza dal 1° gennaio 2007.