Cassazione. Definizione agevolata per cartelle relative al merito della pretesa

Pubblicato il 22 novembre 2021

La Corte di cassazione ritorna sulla possibilità di ricomprendere nella definizione agevolata la lite sulla cartella di pagamento di cui il contribuente viene a conoscenza solo a seguito dell’iscrizione ipotecaria. Il tema si innesta su quanto affermato dalle Sezioni Unite nella recente pronuncia n. 18298 del 25 giugno 2021.

Nei fatti, un contribuente è venuto a conoscenza di numerose cartelle emesse nei suoi confronti solo dopo la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate dell’iscrizione ipotecaria. Impugnato il provvedimento, nelle more del giudizio di legittimità, è stata presentata istanza di definizione della controversia pendente, ai sensi dell’articolo 6, DL n. 119/2018. Tale domanda è stata rigettata dagli organi competenti e il caso è arrivato di fronte alla Corte di cassazione.

La doglianza riguarda l’errato assunto per cui la cartella di pagamento sottesa all’iscrizione ipotecaria non avrebbe natura di atto impositivo ma di mera riscossione.

Quando rientra nella definizione agevolata la cartella esattoriale?

Con sentenza n. 35315 del 17 novembre 2021 i giudici della Cassazione hanno ritenuto il motivo infondato.

Ma va ricordato che con sentenza delle Sezioni Unite n. 18298 del 25 giugno 2021 è stato affermato il principio per cui può essere definita in forma agevolata la cartella di pagamento conseguente al controllo automatizzato, ex articolo 36-bis DPR n. 600/1973, se rappresenta il primo atto con il quale la pretesa è stata comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della controversia.

In merito a tale pronuncia – si legge nella sentenza 35315 – i giudici osservano come, nel caso da loro trattato, si sia fuori dal perimetro applicativo in quanto la cartella in questione, opposta per il tramite dell’avviso di iscrizione ipotecaria, non è stata impugnata con riferimento al merito della pretesa, ma solamente per vizi propri – ossia per difetto di notifica.

Pertanto, secondo i magistrati, va enunciato il seguente principio di diritto: “l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e, con la sua impugnazione, vengano fatti valere (non solo vizi propri di quella, ma anche) motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”.

Dunque, secondo questo nuovo orientamento, sono definibili solo le liti che abbiano ad oggetto anche l’imposta.

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