Cassa integrazione 2021, istruzioni INPS

Pubblicato il 18 febbraio 2021

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021 l'INPS ha emanato le istruzioni per l'avvio delle domande di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID di cui alla legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178): una sintesi delle più rilevanti disposizioni contenute nella legge n. 178/2020 relative alla materia in oggetto e, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La circolare, piuttosto corposa, riepiloga le novità 2021.

CIGS per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva

L’articolo 1, comma 278, della legge n. 178/2020 proroga per gli anni 2021 e 2022, senza modificarne condizioni e presupposti, la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

Lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

Previsto anche per l’anno 2021 il rifinanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (’articolo 1, comma 280, della legge n. 178/2020)  costituita da un’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto nel periodo 2018/2020  (articolo 1, comma 1, del D.lgs 18 maggio 2018, n. 72)

Imprese con rilevanza economica strategica

Prorogata nel biennio 2021-2022  la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015.

L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

La legge di bilancio 2021 introduce un ulteriore periodo. per una durata massima di 12 settimane e per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020 (commi da 299 a 305 dell’articolo 1). Con un’importante novità: le 12 settimane devono essere collocate:

Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte dei datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.

Inoltre, l'INPS fa presente che, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - in tutti i settori di attività - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.

Per le modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID - 19 L. 178/20” e seguire le  istruzioni fornite con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021.

Cassa integrazione in deroga (CIGD)

La domanda di CIGD  va inviata esclusivamente all’INPS preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica per i datori di lavoro con dimensioni aziendali con più di 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Le aziende plurilocalizzate possono inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” se hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS”.

Le domande di deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato.

Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Per il settore agricolo, si prevede la concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”.

Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi collocati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 devono essere trasmesse con  la nuova causale “CISOA L. 178/20”.

Termini di trasmissione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, resta fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Lo stesso vale in ordine alle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (cfr. il citato messaggio n. 406/2021).

Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021 il termine resta il 28 febbraio 2021.

Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti 

Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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