Cassa Forense. Reso più economico il riscatto per gli avvocati

Pubblicato il 18 marzo 2015 Con delibera della Cassa Forense del 18 dicembre 2014, sono state apportate delle rilevanti modifiche – approvate anche dai ministeri vigilanti di Welfare, Economia e Giustizia con decisione del 17 marzo 2015 – al Regolamento per il riscatto, di cui all’art. 24 Legge 141/1992.

In particolare, gli avvocati potranno ora riscattare gli anni di laurea, tirocinio e servizio militare o civile, ad un tasso di interesse ridotto al 2,75 per cento (prima era del 4 per cento).

Per di più, il diritto di riscatto potrà essere esercitato per un arco temporale che si estende da cinque anni (del sistema precedente) a dieci anni.

Il riscatto, secondo dette nuove modalità, potrà essere richiesto, non solo da tutti gli avvocati iscritti alla Cassa Forense ed in regola con il pagamento dei contributi, ma anche da quelli cancellatisi, che tuttavia percepiscano pensione di vecchiaia, di inabilità o superstiti aventi diritto a pensione indiretta.

Altra novità importante, riguarda la possibilità di richiedere il nuovo sistema di rateazione, anche da parte degli avvocati che abbiano già fatto domanda di riscatto ma che non abbiano ancora provveduto ad effettuare versamenti, in quanto non ancora scaduti i sei mesi per il pagamento della prima rata.

Le modifiche qui in esame – attese da molto tempo – hanno suscitato diversi commenti tra personaggi autorevoli del settore; tutti concordi nel ritenerle di estrema importanza per la categoria forense, che, come noto, ha fortemente risentito della crisi, con una diminuzione del reddito medio pari al 20 per cento rispetto al 2007.
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