Istituite con la risoluzione n. 56 del 6 settembre 2021 due nuove causali contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Nello specifico, le due nuove causali si riferiscono ai versamenti da effettuare per l’integrazione del contributo minimo soggettivo. Esse saranno operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2021.
Si ricorda che il decreto Mef del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione di cui all’articolo 17 del DLgs. 241/97 si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa forense.
Con la convenzione del 26 novembre 2020 stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e la Cassa forense, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti.
A seguito di tale accordo, la Cassa Forense ha richiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo (nota n. 177408 del 14 luglio 2021), rispetto alle causali già istituite con le risoluzioni n. 1/E dell’11 gennaio 2021 e n. 34/E del 21 maggio 2021.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/2021, ha istituito le causali contributo di seguito indicate:
“E105” denominata “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi)”;
“E106” denominata “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno indicate nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
nel campo “codice ente”, il codice “0013”;
nel campo “codice sede”, nessun valore;
nel campo “codice posizione”, nessun valore;
nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
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