Cassa Forense sugli adempimenti connessi alla comunicazione obbligatoria relativa all’anno 2020, Modello 5/2021.
A partire da oggi, 20 luglio 2021, gli avvocati potranno compilare il Mod. 5/2021 relativo ai redditi dell’anno 2020, mediante l’apposita procedura disponibile sul sito internet dell’Ente di previdenza.
La comunicazione del reddito netto professionale e del volume d’affari relativa al 2020 (Mod 5/2021) dovrà essere trasmessa da parte degli iscritti agli Albi forensi nel 2020, anche per frazione di anno, e dai praticanti iscritti alla Cassa, entro e non oltre il termine del 30 settembre 2021.
Lo ha ricordato il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense, Valter Militi, in una lettera inviata, il 13 luglio 2021, ai presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati, con indicati gli adempimenti connessi alla predetta comunicazione obbligatoria.
Nella nota, viene rammentato che, laddove dal Mod. 5 risultassero dovuti dei versamenti contributivi da eseguire in autoliquidazione, il termine di pagamento della prima rata – ordinariamente fissato a 31 luglio – è stato differito al 31 dicembre 2021, mentre rimane fermo il termine per il versamento della rata finale dell’autoliquidazione (31 dicembre 2021).
E’ inoltre precisato che, a partire da quest’anno, i pagamenti dei contributi in autoliquidazione dovuti saranno consentiti solo tramite modello F24 o piattaforma PagoPa.
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