Dopo aver riepilogato, nei giorni scorsi, tutte le scadenze contributive e dichiarative del 2022, Cassa Forense ha ora pubblicato una nota in cui fornisce specifiche precisazioni in ordine alle nuove modalità di riscossione dei contributi minimi previdenziali obbligatoriamente dovuti dagli avvocati iscritti.
In primo luogo, il contributo minimo soggettivo dovuto - viene spiegato nel comunicato del 16 febbraio 2022 - è stato rivalutato, per l’anno 2022, nella seguente misura:
Tali due ultime voci - si precisa - sono relative alle riduzioni per i casi previsti dall’art. 25 comma 2 e art. 26 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla Cassa.
Nella nota viene inoltre puntualizzato che, in attesa dell'approvazione degli importi da parte dei ministeri competenti, le prime tre rate - ossia: 28 febbraio, 30 aprile (lunedì 2 maggio) e 30 giugno - "saranno riscosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzione 2021 non rivalutata".
La quarta rata - 30 settembre 2022 - sarà invece determinata a saldo e comprenderà anche la rivalutazione ISTAT dell’1,9%.
Il contributo minimo integrativo, anche per l’anno 2022, non è dovuto, in considerazione della relativa temporanea abrogazione, per gli anni dal 2018 al 2022; resta comunque dovuto il 4% sul Volume d’Affari Iva prodotto nell’anno 2022, da dichiarare nel Mod.5/2023.
Il contributo di maternità, invece, deve ancora essere determinato dal CdA dell'Ente di previdenza. Cassa Forense, in proposito, informa che verrà richiesto in unica soluzione, unitamente alla quarta rata "che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile per la scadenza del 30 settembre 2022".
I titolari di pensione di vecchiaia potranno procedere con il pagamento del contributo di maternità in unica soluzione alla scadenza del 30 settembre 2022, oppure tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione, se tale modalità di pagamento è già stata richiesta.
A seguire una precisazione: dal 2022 i contributi minimi obbligatori saranno riscossi esclusivamente tramite avvisi di pagamento PagoPA o modelli F24 (anche in eventuale compensazione con i crediti nei confronti dell’Erario). Tali modelli e avvisi potranno essere direttamente generati accedendo all'apposita sezione del sito della Cassa.
Da venerdì 18 febbraio 2022 - viene evidenziato - saranno disponibili gli avvisi di pagamento.
Per finire, si informa che agli iscritti ammessi all’esonero contributivo per l’anno 2021 che avessero somme già versate per tale anno da portare in compensazione con il 2022 "verranno inviate istruzioni specifiche per il pagamento dell’eventuale residuo (in rata unica entro il 1/10/2022), tramite PEC personalizzate che saranno spedite entro la metà del mese di marzo 2022".
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