Cassa Forense. Bonus di 600 euro: domanda e requisiti

Pubblicato il 02 aprile 2020

Al via, sul sito di Cassa Forense, la procedura per ottenere l’indennità di 600 euro a sostegno del reddito degli avvocati iscritti, danneggiati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il canale online è stato attivato alle 12,00 del 1° aprile 2020, subito dopo la pubblicazione del Decreto interministeriale sul sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Si tratta del provvedimento adottato di concerto dal ministero del Lavoro e da quello dell'Economia che ha esteso anche ai liberi professionisti iscritti agli Enti previdenziali di categoria, l’indennità di 600 euro (cosiddetto “reddito di ultima istanza”).

Cassa Forense: modalità telematica per richiedere l’indennità

Le modalità di accesso alla procedura telematica di Cassa Forense sono illustrate in un documento a firma del Presidente, Nunzio Luciano, dove viene ribadito che le istanze per il bonus potranno essere presentate esclusivamente attraverso l'indicato canale telematico, a pena di inammissibilità.

Entrando nel portale dell’Ente di previdenza, gli iscritti alla Cassa dovranno accedere alla propria posizione personale e compilare apposito format.

Le domande potranno essere inoltrate a partire dalle ore 12,00 del 1° aprile e fino alle ore 24,00 del 30 aprile 2020 (termine perentorio).

Reddito di ultima istanza: requisiti

Il riconoscimento, una tantum, dell’importo di euro 600, è previsto per i professionisti che abbiano dichiarato al fisco un reddito complessivo non superiore a 50mila euro per l’anno di imposta 2018.

In particolare, potranno richiedere il bonus gli iscritti alla Cassa Forense che:

Cessazione, sospensione o riduzione dell’attività dovranno essere attestate mediante autodichiarazione da rendere all’interno della procedura informatica.

Nello specifico, viene precisato che la cessazione dell’attività dovrà essere accompagnata da dichiarazione in cui si attesta di aver chiuso la Partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020, mentre la riduzione o la sospensione si intendono comprovate dalla riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre del 2019.

Al format dell’istanza, che dovrà essere compilato in ogni sua parte (compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali), dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, anche copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale.

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