Cassa commercialisti: interventi su pensioni e contributo di paternità

Pubblicato il 10 ottobre 2023

La Cassa dottori commercialisti informa che sono state approvate tre importanti modifiche al Regolamento Unitario dell’ente che hanno avuto il via libera da Lavoro e Mef.

Le misure si pongono il fine di favorire il sistema a beneficio delle generazioni più giovani, garantire l’adeguatezza delle future prestazioni pensionistiche e consolidare il sistema di welfare come strumento di supporto in tutte le fasi della vita degli associati.

Ciò si tradotto nella previsione di un nuovo intervento assistenziale e in modifiche delle prestazioni pensionistiche.

Contributo di paternità

In base all’art. 46bis del Regolamento Unitario, la Cassa può erogare, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a sostegno della paternità ai dottori commercialisti iscritti alla Cassa in caso di:

Il contributo è pari al 5% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente l’evento, con un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 2.000 per la nascita di un figlio o in caso di adozione, affidamento preadottivo o temporaneo di minore.

La richiesta per il contributo può essere presentata a partire dalla data di nascita/adozione/affidamento ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'evento, servendosi esclusivamente del servizio online DCP - Domanda di contributo a sostegno della paternità.

I documenti da fornire sono:

Misure pensionistiche

Per quanto riguarda la prestazione pensionistica, si prevede:

Aliquota di computo – Per fasce di contribuzione soggettiva superiori al 17%, si innalza gradualmente il beneficio dal 4% al 5% in corrispondenza di aliquote di finanziamento pari o superiori al 22%.

Dunque, versando un’aliquota pari o superiore al 22%, l’iscritto avrà sul montante contributivo il 27%.

La misura sarà applicata già dai versamenti relativi al PCE 2023.

Aumento delle pensioni minime di inabilità e indirette – Detta misura si prefigge lo scopo di rafforzare la tutela e il sostegno alle categorie socialmente fragili come gli inabili e i familiari superstiti dei dottori commercialisti.

Quindi, dal 1° settembre 2023, la Cassa ha aumentato la misura minima dei trattamenti pensionistici di inabilità portandola da euro 10.127 a euro 14.468 lorde annue.

Stessa cosa vale per l’importo delle quote delle pensioni indirette che sono riconosciute in percentuale variabile dell’importo minimo (incrementato anch’esso da € 10.127 a € 14.468) al variare del numero dei superstiti.

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