La Cassa dottori commercialisti informa che sono state approvate tre importanti modifiche al Regolamento Unitario dell’ente che hanno avuto il via libera da Lavoro e Mef.
Le misure si pongono il fine di favorire il sistema a beneficio delle generazioni più giovani, garantire l’adeguatezza delle future prestazioni pensionistiche e consolidare il sistema di welfare come strumento di supporto in tutte le fasi della vita degli associati.
Ciò si tradotto nella previsione di un nuovo intervento assistenziale e in modifiche delle prestazioni pensionistiche.
In base all’art. 46bis del Regolamento Unitario, la Cassa può erogare, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a sostegno della paternità ai dottori commercialisti iscritti alla Cassa in caso di:
Il contributo è pari al 5% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente l’evento, con un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 2.000 per la nascita di un figlio o in caso di adozione, affidamento preadottivo o temporaneo di minore.
La richiesta per il contributo può essere presentata a partire dalla data di nascita/adozione/affidamento ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'evento, servendosi esclusivamente del servizio online DCP - Domanda di contributo a sostegno della paternità.
I documenti da fornire sono:
Per quanto riguarda la prestazione pensionistica, si prevede:
Aliquota di computo – Per fasce di contribuzione soggettiva superiori al 17%, si innalza gradualmente il beneficio dal 4% al 5% in corrispondenza di aliquote di finanziamento pari o superiori al 22%.
Dunque, versando un’aliquota pari o superiore al 22%, l’iscritto avrà sul montante contributivo il 27%.
La misura sarà applicata già dai versamenti relativi al PCE 2023.
Aumento delle pensioni minime di inabilità e indirette – Detta misura si prefigge lo scopo di rafforzare la tutela e il sostegno alle categorie socialmente fragili come gli inabili e i familiari superstiti dei dottori commercialisti.
Quindi, dal 1° settembre 2023, la Cassa ha aumentato la misura minima dei trattamenti pensionistici di inabilità portandola da euro 10.127 a euro 14.468 lorde annue.
Stessa cosa vale per l’importo delle quote delle pensioni indirette che sono riconosciute in percentuale variabile dell’importo minimo (incrementato anch’esso da € 10.127 a € 14.468) al variare del numero dei superstiti.
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