Cartella nulla se è omesso il responsabile del procedimento

Pubblicato il 26 marzo 2021

L’omessa indicazione del responsabile del procedimento comporta la nullità delle cartelle di pagamento emesse sulla base del disposto dell'art. 36, comma 4 ter, del D.L. n. 248/2007.

Per come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la formulazione di quest’ultima previsione, in attuazione di quanto più in generale disposto dall’art. 8, comma 2, lett. c) della Legge n. 241/1990, non dà luogo a dubbi: per rendere "personalizzato" il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, ciò che si richiede è che si indichi il nome del responsabile del procedimento.

Cartelle di pagamento: non basta indicare l'Ufficio o il Direttore

A tal fine, non è sufficiente che si abbia ad indicare l'Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento come, ad esempio, il Direttore dell'Ufficio preposto all'iscrizione a ruolo.

Difatti, l'indicazione dell'Ufficio o della Struttura - circostanze, del resto, ben note perché rese pubbliche - non possono certamente realizzare la finalità di rendere "personale" il rapporto con il contribuente.

La "personalizzazione" è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi, e in quale momento, fosse "la persona fisica" appartenente all'Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione con ordinanza n. 8413 del 25 marzo 2021, pronunciata a conferma di una decisione di merito che aveva disposto l’annullamento di una cartella di pagamento in cui era indicato l'Ufficio ma non il nome del responsabile del procedimento.

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