L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.
Con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, in particolare, si sottolinea che la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni: il potere deliberativo deve essere affidato all’organo collegiale di amministrazione; deve sussistere il vincolo della subordinazione, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto; il soggetto deve svolgere, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società.
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