Card sconto al dipendente, escluso dai compensi imponibili

Pubblicato il 30 marzo 2021

La concessione di sconti da parte dell’impresa ai propri dipendenti, per quanto concerne l’acquisto di capi di abbigliamento della stessa società, non è considerato un compenso imponibile. Ciò vale laddove il prezzo pagato dai lavoratori supera quello pagato da soggetti legati con accordi di franchising o di somministrazione e se l'abbuono, non cumulabile, non supera quello applicato alla generalità della clientela in alcuni periodi dell'anno.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 221 del 29 marzo 2021. Nel documento di prassi si legge che non vi è alcuno sconto fiscalmente rilevante del vantaggio economico, in quanto le stesse caratteristiche della card, ossia nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato, consentono di considerarla un mero strumento tecnico utilizzato per fruire dello sconto.

Reddito di lavoro dipendente, la disciplina

L'art. 51, co. 1, del TUIR, approvato con Dpr. n. 917/1986, dispone che:

Tale disposizione sancisce, quale principio base, l'onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l'assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro.

L'ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei "vantaggi economici" che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

Card sconto al dipendente, il regime fiscale

Nel caso in cui il datore di lavoro commercializza e vende ai propri dipendenti beni o servizi ad un prezzo scontato, l'eventuale rilevanza reddituale deve essere considerata in base alle sopra esposte regole ordinarie che governano la categoria reddituale in esame, ovvero in ragione del principio di onnicomprensività enunciato dall'art. 51, co. 1 del TUIR.

Al riguardo, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto gratuitamente, dal momento che se, invece, per la cessione dello stesso il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.

Card sconto al dipendente, il parere dell’Agenzia delle Entrate

Per rispondere al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate specifica innanzitutto che il prezzo pagato dai dipendenti è superiore a quello pagato dai soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione. Pertanto, il prezzo pagato dal lavoratore dipendente non si configura quale corrispettivo simbolico che maschera l'erogazione di una retribuzione.

Inoltre, lo sconto praticato ai dipendenti non supera quello applicato, in alcuni periodi dell'anno, agli altri clienti e non può essere cumulato con altre iniziative commerciali analoghe adottate in favore della clientela.

Sulla base di tali considerazioni, nella fattispecie rappresentata non si ravvisa alcuno "sconto" fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso.

Infine, la circostanza che lo sconto è riconosciuto al dipendente attraverso la "card sconto", ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, non osta all'irrilevanza fiscale del "vantaggio economico", dal momento che le caratteristiche della card, ovvero l'essere nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato, consentono di configurarla quale mero strumento tecnico attraverso il quale viene consentita la fruizione dello sconto.

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