Carceri sovraffollate. Rimedi risarcitori in arrivo

Pubblicato il 21 giugno 2014 Nella seduta del 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ha approvato un Decreto legge contenente disposizioni urgenti “in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”.

Il provvedimento interviene in adempimento delle direttive impartite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia con sentenza riferita alla causa “Torreggiani” del gennaio 2013 con cui era stato imposto al nostro Paese di porre in essere, entro un anno, interventi strutturali atti a contrastare il grave problema del sovraffollamento delle carceri.

Riduzione dei giorni o risarcimento giornaliero di otto euro

In particolare, si segnala che sulla base delle disposizioni ivi contenute, i detenuti che hanno subito un trattamento non conforme al disposto della Convenzione avranno diritto a ottenere la riduzione di un giorno di pena per ogni dieci durante il quale è avvenuta la violazione del loro diritto a uno spazio e a condizioni adeguate.

Per coloro nei confronti dei quali il "trattamento inumano" ha avuto durata inferiore ai 15 giorni o nel caso in cui la pena ancora da scontare non lo permetta, o che non si trovino più in stato di detenzione sarà, invece previsto un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni inadeguate.

Niente custodia cautelare se la pena detentiva non supererà i tre anni

Il testo del provvedimento interviene anche con modifiche al Codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

Tra le altre misure, si segnala la modifica del comma 2-bis dell'articolo 275 Codice procedura penale ai sensi della quale, nei casi in cui il giudice procedente ritenga che la pena detentiva da irrogare possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non potranno essere disposte le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari.

Inoltre, passerà dagli attuali 21 anni a 25 anni l'età sotto la quale il trattamento penitenziario dei giovani sarà assimilato a quello dei minorenni.
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