Carceri, salari parificati e incentivi alle aziende che assumono detenuti

Pubblicato il 09 luglio 2024

Presentato in Senato il 17 giugno 2024 il disegno di legge n. 1, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel) il 29 maggio 2024, in tema di inclusione socio-lavorativa dei detenuti e abbattimento della recidiva nelle carceri italiane.

Molti sono gli aspetti affrontati nel disegno di legge: di seguito un quadro generale con focus su salari parificati ed incentivi alle aziende che assumono detenuti.

Lavoro penitenziario: si applica il Contratto Collettivo Nazionale

Il disegno di legge introduce modifiche significative alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con l'obiettivo di migliorare il lavoro penitenziario e garantire diritti più equi ai detenuti.

In particolare, le modifiche riguardano l'applicazione del contratto collettivo nazionale e la composizione e i compiti della commissione d'istituto.

Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale

Una delle principali novità riguarda l'applicazione del contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale ai detenuti e agli internati.

Secondo il nuovo comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 354/75, ai detenuti sarà applicato il contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con riferimento al settore produttivo e alla zona strettamente connessa con l'attività svolta dai detenuti stessi.

L'applicazione del contratto collettivo nazionale ha lo scopo di garantire ai detenuti condizioni lavorative più giuste e paritarie rispetto a quelle dei lavoratori non detenuti; questo include il diritto a un trattamento economico e normativo conforme agli standard nazionali, contribuendo così a ridurre le disparità di trattamento e a promuovere l'inclusione socio-lavorativa dei detenuti.

Con questa modifica si vuole superare la disparità di trattamento economico attualmente esistente, che vede i detenuti lavoratori ricevere una remunerazione pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.

L'equiparazione economica ha l'obiettivo di riconoscere il valore del lavoro svolto dai detenuti, incentivare la loro partecipazione alle attività lavorative e formative e promuovere una maggiore dignità e rispetto per i loro diritti lavorativi.

Se attuato, questo cambiamento rappresenta un passo avanti significativo verso l'inclusione socio-lavorativa e la riduzione della recidiva, fornendo ai detenuti strumenti concreti per il loro reinserimento nella società.

Impignorabilità della remunerazione

Con riferimento alll'impignorabilità della remunerazione dei detenuti, la nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 24 della legge n. 354/75 prevede che la quota di remunerazione dei detenuti impignorabile venga elevata dai tre quinti ai quattro quinti.

Lo scopo è allineare le norme sul pignoramento delle remunerazioni dei detenuti a quelle previste per i lavoratori non detenuti, garantendo così una maggiore protezione del reddito dei detenuti.

Permessi

Il disegno di legge introduce inoltre importanti modifiche all'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in tema di permessi concessi ai condannati.

Le nuove disposizioni ampliano i motivi per cui i detenuti possono richiedere permessi, includendo ora la partecipazione agli esami di Stato e di laurea; si tratta di una modifica pensata per incentivare l'istruzione e la formazione dei detenuti, riconoscendo l'importanza dell'educazione nel processo di reinserimento sociale.

Inoltre, le nuove norme prevedono la possibilità di concedere permessi anche per eventi di particolare rilevanza familiare e sociale, cosa che riflette un approccio più umanizzante alla gestione dei detenuti, riconoscendo l'importanza delle relazioni familiari e degli eventi significativi nella loro vita.

Le modifiche introdotte mirano infatti a creare un ambiente più favorevole al reinserimento dei detenuti, offrendo loro opportunità concrete per migliorare la propria istruzione, mantenere i legami sociali e ridurre la recidiva.

Agevolazioni per chi assume detenuti

Come accennato in apertura dell’articolo, una delle principali novità del disegno di legge riguarda l'estensione delle agevolazioni fiscali e contributive a favore dei datori di lavoro che impiegano detenuti previste dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Legge Smuraglia).

Legge Smuraglia: quali benefici?

Entrata in vigore nel luglio del 2000, la legge Smuraglia prevede incentivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti degli stessi.

In particolare:

Ebbene, le nuove disposizioni del disegno di legge prevedono che le agevolazioni riservate ai lavori svolti all'interno degli istituti penitenziari siano estese anche ai lavori svolti all'esterno: si tratta di una modifica di non poca rilevanza, finalizzata a incentivare le aziende a offrire opportunità di lavoro ai detenuti anche al di fuori delle carceri, facilitando così il loro reinserimento nella società.

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Progetti di inserimento lavorativo

Le nuove norme destineranno il 60% delle risorse previste per queste agevolazioni ai progetti di inserimento lavorativo rivolti ai detenuti e internati presso gli istituti penitenziari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.

Questa destinazione prioritaria mira a ridurre le disparità regionali e a promuovere l'occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese. Inoltre, una parte significativa delle risorse sarà destinata alla collocazione al lavoro delle detenute e degli internati di età inferiore ai 35 anni.

Questo approccio mirato è pensato per supportare le categorie di detenuti più vulnerabili e a maggior rischio di esclusione sociale.

Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli Istituti penali per minorenni

L'articolo 3 del disegno di legge introduce una quota di riserva specifica per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni in uscita dagli istituti penali per minorenni (IPM).

Questa disposizione, a modifica dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, attribuisce dunque anche ai giovani neomaggiorenni che abbiano partecipato attivamente ai corsi di formazione professionale, e conseguito la relativa certificazione, la possibilità di accedere a questa quota di riserva.

I benefici di questa misura sono molteplici.

In primo luogo, facilita l'accesso al lavoro per una categoria di giovani particolarmente vulnerabile, riducendo il rischio di recidiva.

In secondo luogo, promuove l'inclusione sociale, fornendo ai giovani gli strumenti necessari per costruire una vita autonoma e produttiva. Infine, contribuisce a creare un sistema più equo, in cui il reinserimento lavorativo diventa un obiettivo prioritario delle politiche penitenziarie.

Il disegno di legge in sintesi

Lavoro penitenziario

Introduzione di modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 per migliorare il lavoro penitenziario e garantire diritti più equi ai detenuti.

Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale

Applicazione del contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale ai detenuti, garantendo condizioni lavorative e salari equi.

Impignorabilità della remunerazione

Elevazione della quota impignorabile della remunerazione dei detenuti dai tre quinti ai quattro quinti.

Permessi ai condannati

Ampliamento dei motivi per richiedere permessi, inclusi esami di Stato e di laurea, e eventi familiari e sociali rilevanti.

Agevolazioni per chi assume detenuti

Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Legge Smuraglia) anche ai lavori svolti all'esterno delle carceri.

Legge Smuraglia: benefici

Riduzione delle aliquote complessive della contribuzione dell'80% e credito d'imposta di euro 516,46 mensili per ogni detenuto assunto.

Progetti di inserimento lavorativo

Destinazione del 60% delle risorse per agevolazioni ai progetti di inserimento lavorativo nelle regioni del Mezzogiorno e per detenuti sotto i 35 anni.

Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli Istituti penali per minorenni

Quota di riserva per l'inserimento lavorativo dei giovani tra i 18 e i 25 anni, con partecipazione attiva ai corsi di formazione professionale.

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