Carburante agricolo agevolato. Proroga istanze al 31 agosto 2024

Pubblicato il 28 agosto 2024

Le attività agricole, orticole, silvicolturali, floricole, di allevamento e di itticoltura che prevedono l'utilizzo di macchinari possono usufruire di agevolazioni fiscali per l'acquisto di carburante.

Le agevolazioni sono dettate dal Decreto Mef n. 454 del 2001, recante il Regolamento sulle “modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”.

Il suddetto provvedimento definisce il campo di applicazione delle aliquote ridotte di accisa su alcuni prodotti petroliferi utilizzati in ambito agricolo e, in particolare, specifica quanto segue:

  1. sono previste aliquote ridotte di accisa che si applicano a benzina e oli da gas, a condizione che siano utilizzati per attività agricole con macchine specifiche. La benzina e gli oli da gas devono essere denaturati secondo le modalità previste.
  2. le macchine che possono beneficiare di queste aliquote ridotte sono definite dall'articolo 57 del codice della strada. Esse includono non solo le macchine agricole classiche, ma anche impianti e attrezzature usate in agricoltura e silvicoltura, macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli e impianti di riscaldamento per serre e locali di produzione.
  3. l'autoproduzione di energia elettrica con prodotti petroliferi per uso agricolo è esclusa da queste riduzioni di accisa e segue una diversa disciplina. Inoltre, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e macchine operatrici non sono considerati macchine agricole, salvo che le macchine operatrici siano permanentemente attrezzate per lavorazioni agricole.

In sintesi, il regolamento stabilisce che le agevolazioni fiscali si applicano solo a specifici utilizzi di carburanti in ambito agricolo, con esclusioni precise per alcuni mezzi e attività.

Beneficiari e requisiti

La suddetta agevolazione fiscale compete ai seguenti soggetti:

Requisiti per accedere al beneficio:

Riduzione delle accise e agevolazioni IVA per carburanti agricoli

Il decreto ministeriale del 14 dicembre 2001, n. 454, prevede per le imprese agricole una riduzione delle accise sull'acquisto di carburante destinato alle macchine utilizzate per lavori agricoli, come stabilito nella Tabella A allegata al Decreto Legislativo n. 504 del 1995. Le riduzioni applicabili sono le seguenti:

In aggiunta, il DPR 633/1972 prevede per entrambi i carburanti un'aliquota IVA agevolata del 10%, anziché l'aliquota ordinaria.

Modalità di presentazione della domanda per le agevolazioni sui carburanti agricoli

Per usufruire delle agevolazioni sui carburanti agricoli, i soggetti interessati devono presentare la domanda entro il 30 giugno di ciascun anno.

La richiesta può essere inviata direttamente o tramite le organizzazioni di categoria all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano, responsabile del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura. La competenza dell'ufficio è determinata in base all'ubicazione dei terreni agricoli.

La domanda deve contenere i seguenti dati:

Insieme alla prima domanda presentata nell'anno solare - e comunque entro il 30 giugno - devono essere dichiarate le seguenti informazioni:

ATTENZIONE: Il DL Agricoltura ha disposto, solo per l’anno 2024, la proroga dei termini di presentazione al 31 agosto 2024.

Dl Agricoltura, proroga domande per l’anno 2024

La Legge di conversione del Decreto legge agricoltura, la n. 101 del 12 luglio 2024, dispone la proroga dei termini per la presentazione delle domande per la richiesta di carburante agricolo ad accisa agevolata e della dichiarazione di impiego di oli minerali dell'anno precedente.

La nuova scadenza, fissata al 31 agosto 2024, riguarda in particolare:

Pertanto, i Centri di Assistenza Agricola autorizzati continueranno a ricevere ed istruire le istanze di rispettiva competenza fino al 31 agosto 2024.

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