Il pagamento in bolletta del Canone Rai da parte dei cittadini – ex articolo 1, commi da 152 a 161, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) - prevede che le società elettriche riversino all'Erario, tramite modello F24 (versamento unitario, ex articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, e successive modificazioni) ed entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso, le somme riscosse.
Conseguentemente si istituiscono:
il codice tributo “3409” denominato “Riversamento da parte delle imprese elettriche delle somme riscosse a titolo di canone di abbonamento alla televisione – articolo 3, R.D.L. n. 246 del 1938” (con esposizione nella colonna “importi a debito versati” o, in caso di eccedenze rispetto a quanto ricevuto, nella colonna “importi a credito compensati”);
il codice tributo “3410” denominato “Recupero da parte delle imprese elettriche delle somme rimborsate ai clienti a titolo di canone di abbonamento alla televisione – art. 6 del decreto 13 maggio 2016, n. 94” .
I codici in oggetto sono riportati nella risoluzione n. 50 del 24 giugno 2016 dell'Agenzia delle Entrate e saranno operativi a decorrere dal 1° agosto 2016.
Alle somme recuperate in compensazione tramite i suddetti codici tributo non si applicano i limiti previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000.
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