Facendo seguito al D.I. n. 22763 del 12 novembre 2015 ed alla sua circolare applicativa n. 31 del 30 novembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 15 del 29 marzo 2016 è tornato a fornire chiarimenti sugli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore call center.
Si ricorda, a tal proposito che la norma prevede la concessione per i suddetti lavoratori - nel limite massimo di euro 5.286.187 per l’anno 2015 e di euro 5.510.658 per l’anno 2016 - di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia, in forza del citato Decreto Interministeriale è possibile concedere il trattamento in questione per periodi non superiori ai dodici mesi, previa la sigla in ambito ministeriale di specifici accordi.
Posto quanto sopra, la circolare ministeriale n. 15/2016 evidenzia che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, è possibile concedere l’indennità della durata di dodici mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, ma sempre nel limite del finanziamento.
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