La Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha escluso la responsabilità di un condominio in ordine ad un infortunio subito da una condomina, scivolando sulle rampe delle scale condominiali.
Gli Ermellini, in proposito, hanno confermato quanto già accertato nel merito; ovvero che la condomina - qui ricorrente – era caduta scivolando sui residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale. Detta circostanza rappresenta un evento del tutto estraneo alla sfera di custodia dell’amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, tale da poter configurare il caso fortuito, che quindi costituisce l’unica causa del danno ed è sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c..
L’esclusione della sussistenza del nesso di causa (non adeguatamente provato dalla ricorrente) tra la cosa in custodia e l’evento lesivo – si legge ancora nell’ordinanza n. 25856 del 31 ottobre 2017 - esclude in radice, d’altra parte, la possibilità di affermare una responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c. da parte dello stesso amministratore del condominio.
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