Busta paga più leggera con la quattordicesima mensilità

Pubblicato il 23 marzo 2022

La riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS, a carico dei lavoratori la cui retribuzione lorda non supera l'importo mensile di 2.692 euro, non è applicabile nel mese di erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità, come nel caso della quattordicesima mensilità. E' quanto chiarisce la circolare INPS n. 43 del 22 marzo 2022, che fornisce le istruzioni operative per l'applicazione dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, prevista dalla legge di Bilancio 2022 per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Contributi IVS a carico dei lavoratori: cosa prevede la legge di Bilancio 2022

L'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 contiene una misura sperimentale, applicabile per il solo anno 2022, tesa a creare un regime contributivo di favore per tutti i lavoratori dipendenti.

Più nel dettaglio, la norma dispone un taglio di 0,8 punti percentuali esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori purchè la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

La riduzione non incide sulla pensione in quanto il legislatore espressamente prevede che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Contributi IVS a carico dei lavoratori: a chi si applica la riduzione 2022

L'ambito di applicazione del beneficio è ampio, ricomprendendo tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Il beneficio si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, inclusi i rapporti di apprendistato.

Sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico, per i quali la legislazione in vigore, evidenzia l'INPS, già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Contributi IVS a carico dei lavoratori: quando e come applicare la riduzione 2022

Come accennato in premessa, l’esonero contributivo parziale è valido per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ed è subordinato alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Tale condizione, chiarisce l'INPS, vale anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Si riporta il seguente esempio pratico per un mese di riferimento X (eccetto dicembre):

Retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccedente 2.692 euro

Quota di contribuzione a carico del lavoratore pari al 9,19%

Riduzione di 0,8%

Aliquota applicata: 8,39%

Retribuzione imponibile ai fini previdenziali eccedente 2.692 euro

Aliquota applicata: 9,19%

L'INPS chiarisce che l’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Molto interessante è il chiarimento fornito dall'Istituto in merito alle maggiorazioni per le mensilità aggiuntive, per le quali vanno applicate le seguenti regole:

Contributi IVS a carico dei lavoratori: natura e cumulabilità della riduzione 2022

La riduzione contributiva in commento:

Flusso UniEmens: esposizione della riduzione 2022

Sezione <PosContributiva>

A partire dal flusso Uniemens di competenza del mese marzo (mese di pubblicazione della circolare n. 43 del 2022 in commento), i datori di lavoro devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre l’esonero spettante vanno valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;

- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

Specifiche istruzioni sono fornite dall'INPS in merito alle modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Sezione <PosAgri>

A decorrere dal flusso di competenza del mese di aprile 2022, i datori di lavoro agricoli dovranno valorizzare l’elemento <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione con uno dei seguenti codici alternativi:

- codice “7” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234” nel caso in cui nella <Retribuzione> esposta nel <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> “O” non sono compresi ratei di tredicesima relativi al mese di competenza o la tredicesima mensilità;

- codice “8” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità” e valorizzare l’elemento <Retribuzione> con l’importo del rateo di tredicesima corrisposto nel mese di riferimento e ricompreso nel valore di <Retribuzione> nell’elemento <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> “O”;

- codice “9” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità” e valorizzare l’elemento <Retribuzione> con l’importo della tredicesima corrisposta nel mese di dicembre o nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, ricompreso nel valore di <Retribuzione> nell’elemento <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> “O”.

Dal 1° maggio 2022 potranno essere compilati i nuovi campi per esporre i ratei di tredicesima, ovvero la tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 2022 o le quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Specifiche istruzioni sono fornite dall'INPS per i mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo 2022.

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